Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33395 del 11/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33395 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROCCA ANNA ROSA N. IL 11/05/1987
avverso la sentenza n. 2554/2012 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA
TERME, del 30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 11/07/2014
OSSERVA
Rocca Anna Rosa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla
pena (sospesa alle condizioni di legge) di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui
agli artt.64 co.1 lette), 68 co.1 lett.b) D.L.vo 81/2008.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputata.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) L’avv. Luigi Maria Mete, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
2.1) A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014
1) Con sentenza del 30.4.2013 il GUP del Tribunale di Lamezia Terme condannava