Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33394 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33394 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURIALE COSIMO SALVATORE N. IL @O/01/1960
avverso la sentenza n. 414/2008 TRIB.SEZ.DIST. di SIDERNO, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza del 27.9.2012, il Tribunale di Siderno, in composizione monocratica,
condannava Muriate Cosimo Salvatore, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di euro 1.000,00 di
ammenda per i reati di agli artt. 93 e 95 DPR 380/01 ( capo a) e 94, 95 DPR 380/01
(capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, a mezzo dei difensori,
assumendo che l’opera rientrava nella previsione di cui all’art.9 L.122/1989 e che,
comunque, non vi era alcuna motivazione in ordine all’attribuibilità delle condotte
contestate al Muriale; in ogni caso il permesso di costruire in sanatorio determinava
l’estinzione anche dei roti di cui ai capi b) e c).
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.) gli atti, con ordinanza della
Corte di Appello di Reggio Calabria del 5.11.2013, venivano trasmessi a questa Corte.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La costruzione di garage con la procedura semplificata ex art.9 L. 24.3.1989
n.122 (legge Tognoli), e succ. modif.. è consentita solo se gli stessi vengano realizzati
nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree
condominiali, mentre se realizzati in superficie necessitano del preventivo rilascio del
permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull’assetto urbanistico e
sull’utilizzazione del territorio (Cass. Sez. 3 n. 38841 del 24.10.2006; v. anche
Cass.pen. sez. 3 n.28840 del 9.7.2008 e sez. 3 n.2191 dell’1.12.2011).
Dalla imputazione risulta che si trattava di un manufatto “ad un piano f.t.”.
Del resto, lo stesso imputato ha ritenuto che occorresse permesso di costruire, tanto
che ha richiesto ed ottenuto permesso di costruire in sanatorio.
2.2) Quanto alla riferibilità della condotta all’imputato, il Tribunale ha ritenuto che
non potessero esservi dubbi in proposito (per quanto emergeva dalla documentazione
relativa al rilascio del permesso in sanatorio).
2.3) Infine, correttamente è stato ritenuto che il permesso di costruire in sanatorio
ex art.36 DPR 380/01 (già art.13 L.47/85) non determinasse l’estinzione dei reati di
cui ai capi b) e c).. A norma dell’art.45 DPR 380/01 (già art.22 L.47/85) il rilascio in
sanatorio del permesso di costruire estingue, invero, i reati contravvenzioanli previsti
dalle norme urbanistiche vigenti.
La giurisprudenza di questa Corte (a partire da quella formatasi in relazione agli
artt.13 e 22 L.47/85) ha costantemente affermato che l’effetto estintivo non opera
nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a
violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di
opere in conglomerato cementizio o di vincoli ambientali e paesaggistici. Tali
disposizioni, infatti, pur riguardando l’attività edificatoria sono *diverse” sotto il
profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica <(cfr. ex multis Cass.sez.3 2.7.1994 n.7541; Cass.sez.3 26.6.1997 n.6225; Cass.sez.3 n.11511 del 15.2.2002; Cass.sez.3 22.5.2006 n.17591; Cass. Sez. 3 n. 11271 del 17.2.2010). OSSERVA 2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p. 2.4.1) Va solo aggiunto che l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l'emissione della sentenza impugnata.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00. Così deciso in Roma 1'11.7.2014

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