Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33393 del 11/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33393 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLO ANTONIO N. IL 23/01/1960
avverso la sentenza n. 253/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 11/07/2014
P
1) Con sentenza del 31.10.2013 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Gallipoli, con la quale Bello Antonio era
stato condannato per il reato di cui all’art.2 D.L. 463/83 e succ. modif., riduceva la
pena inflitta in primo grado a mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa,
confermando nel resto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato.
2) L’avv. Fabrizio Mauro, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014
OSSERVA