Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33391 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33391 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLAMI CARMELA N. IL 25/06/1974
avverso la sentenza n. 438/2010 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

OSSERVA
1) Con sentenza in data 27.11.2012 il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione
monocratica, ha condannato Bertolami Carmela alla pena di euro 5.000,00 di ammenda
per il reato di cui all’art.44 lett.a) DPR 380/2001.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’imputata, chiedendo di essere
mandata assolta perché il fatto non sussiste o non costituisce reato e, in subordine, la
riduzione della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.), la Corte di Appello di Messina,
con ordinanza del 18.11.2013, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ritenuto che
dagli atti emergesse, in modo inequivocabile, che “si stava esercitando un’attività di
cava e non già un’attività di sistemazione di terreno agricolo”.
2.2) La Bertolami, invece, come risulta dalla stessa impugnazione (non a caso si
intendeva proporre appello) richiede una rivisitazione del materiale probatorio. Non
tiene conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato
sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il
tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di
rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle
prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli
atti del processo.
2.3) Altrettanto correttamente il Tribunale ha ritenuto, richiamando la
giurisprudenza di questa Corte, che, venendo l’attività di cava esercitata in zona
agricola e quindi in contrasto con la pianificazione territoriale comunale, fosse
configurabile il reato contestato (cfr. anche Cass. sez. F. n.39056 del 26.8.2008).
2.4) Quanto al trattamento sanzionatorio, a parte la genericità della doglianza,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata motivazione in
ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a
dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 c.p.le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” (cfr. Cass.pen. Sez. 2 n.36245 del 26.6.2009).
2.5) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014
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