Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33389 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33389 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGONE LYDA N. IL 27/12/1918
POLI BRUNETTO N. IL 01/06/1919
TRIVISONNO GIORGIO N. IL 22/04/1937
MANNINI SIMONE N. IL 14/10/1968
avverso la sentenza n. 576/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

OSSERVA
1) Con sentenza del 17.1.2013 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha
condannato Migone Lyda, Poli Brunetto, Trivisonno Giorgio e Mannini Simone alla pena
di euro 2.500,00 di ammenda ciascuno per il reato di all’art. 44 letta) DPR 380/01,
così riqualificata l’imputazione di cui al capo a).
Propongono ricorso per cessazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando la
erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e carenza della
motivazione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale, dopo aver evidenziato che, rispetto alle disposizioni ed ai disegni
contenuti nella sanatoria del 21.10.2009, erano state accertate due difformità (con
riferimento al muro alla foto n.7 ed al muro alla foto n.1), ha correttamente ritenuto
che, trattandosi di esecuzione di lavori parzialmente difformi dal titolo abilitativo,
fosse configurabile il reato di cui all’art.44 lett.a) DPR 380/2001.
I ricorrenti, invece di confutare specificamente (in fatto ed in diritto) siffatte
argomentazioni, si limitano apoditticamente ad affermare che il Tribunale è incorso in
travisamento dei fatti e che non sussiste la fattispecie contravvenzionale ritenuta
dal Tribunale.
L’art.581 c.p.p. richiede, invero, che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come riaffermato da questa Corte con la sentenza della Sez.6 n.27068 del 23.6.2011,
i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbono “indicare
con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui si
fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione e
di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto ciò implica che la
parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza
o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi che la semplice menzione di un
articolo del codice possa integrare “l’indicazione specifica” richiesta dall’art.581
c.p.p., comma 1 lett.c)..”. “In punto di fatto non è sufficiente a integrare il necessario
requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte spiegazioni
della condotta dell’imputato..”.
2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
DEPOSITATA
Così deciso in Roma 1’11.7.2014
!N CNGELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA