Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33388 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33388 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NADDEO DOMENICO N. IL 28/04/1947
NAPOLETANO TERESA N. IL 22/10/1955
avverso la sentenza n. 2103/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

OSSERVA
1) Con sentenza dell’11.6.2013 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la
sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, resa il
26.1.2012, con la quale Naddeo Domenico e Napoletano Teresa, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, con criterio di equivalenza per il primo e di
prevalenza per la seconda, erano stati condannati alla pena, rispettivamente, di mesi 9
di reclusione ed euro 300,00 di multa il Naddeo e di mesi 6 di reclusione ed euro
200,00 di multa la Napoletano, per i reati di cui agli artt. 110, 349 co.2 e 61 n.2 c.p.
(capo a), 44 lett.b) DPR 380/2001 (capo b), 64 e 71 DPR 380/2001 (capo c), 65 e 72
DPR 380/2001 (capo d), 93 e 95 DPR 380/2001 (capo e).
Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando l’erronea applicazione della legge
penale con riferimento alla condanna della Napoletano per il reato di violazione di
sigilli, nonché in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche al Naddeo; eccepiscono, infine,la prescrizione dei reati contravvenzionali.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Quanto all’affermazione della penale responsabilità della Napoletano per il reato
di violazione di sigilli, vengono riproposte, con il ricorso, le medesime doglianze già
correttamente disattese, in fatto ed in diritto, dalla Corte territoriale. Questa,
infatti, dopo aver ricordato che il manufatto, di proprietà di entrambi gli imputati,
era stato sottoposto a sequestro già due volte e che i lavori erano proseguiti al fine
evidente di completare le opere abusive, ha evidenziato che, come sottolineato dal
primo giudice, anche la Napoletano era interessata a tale completamento e che
l’eventuale “subalternità psicologica” non aveva rilevanza giuridica.
2.2) Le circostanze attenuanti generiche erano state concesse, già in primo grado,
anche al Naddeo. Se poi si intende censurare il giudizio di comparazione, la Corte
territoriale ha adeguatamente argomentato in proposito, evidenziando che il
precedente penale specifico era ostativo alla formulazione di un giudizio di
comparazione in termini di prevalenza.
2.3) Infine, risultando i reati accertati in data 3 novembre 2009 (pag. 3 sent.),
quando, peraltro, l’opera non era stata ancora completata (mancando gli infissi
esterni), il termine massimo di prescrizione di anni cinque (per le contravvenzioni) non
è ancora decorso.
2.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle mende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014
DEPOSI TATA1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA