Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33388 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33388 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Espoalto Gennewo

n. il 7 agosto 1984

avverso
la sentenza 20 maggio 2011 — Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante dei Pubblico Ministero, In persona del dr.

Francesco Mauro Iacoviello, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali;

Data Udienza: 11/07/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 20 maggio 2011, depositata in cancelleria
il 31 agosto 2011, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 20 luglio
2009 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato Esposito Gennaro,
responsabile del reati di minaccia aggravata e di detenzione e porto d’arma comune
da sparo condannandolo alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed C

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata venivano esplosi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del portone di ingresso del palazzo
abitato dalla parte lesa 1Esposito Anna. La donna confermava in dibattimento quanto
già oggetto di denuncia, vale a dire che, in conseguenza di un litigio telefonico avuto con il nipote, era venuta a sapere da persone che non intendeva meglio indicare,

che a sparare era stato proprio il prefato. Il giudice chiariva che la parte lesa, pur
intenzionata in dibattimento e a distanza di tempo dal fatto ad alleggerire la posizione del nipote per la comprensibile intervenuta ricomposizione del conflitto in famiglia, aveva confermato, pur a seguito delle contestazioni, ogni circostanza del
fatto con esclusione del luogo ove ella si trovasse al momento degli spari, circostanza tuttavia irrilevante perché non sarebbe stata in ogni caso In grado di notare
il nipote esplodere i colpi. Ciò che era importante era invece l’aver accertato che la
donna, che aveva trasformato in conoscenza diretta la confidenza avuta, era attendibile avendo tale sua dichiarazione trovato pieno riscontro sia nella stretta consequenzialità tra Il litigio a mezzo telefono e l’esplosione dei colpi alla porta sia
nell’esito positivo dello STUB effettuato sull’imputato nell’immediatezza del fatto.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Mario
D’Alessandro, ha interposto tempestivo ricorso per cessazione Esposito Gennaro
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
Con l’unico motivo di gravame il ricorrente ha rilevato la violazione degli artt.
194 comma terzo, 195 comma settimo, 500 cod. proc. pen. e 11 Cost, e illogicità
della motivazione, posto che il giudice ha recuperato le dichiarazioni utilizzate per
le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pan. per fondarvi il giudizio di responsabilità
dell’imputato, non tenendo inoltre conto che la teste non aveva visto il nipote esplodere i colpi e che le informazioni di natura anonima non possono essere processualmente utilizzate.

Pubblica udienza: 11 luglio 2013 — Esposito Gennaro

RG: 29313/12, RI): 1;

2

1.600,00 di multa.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è fohdato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nUovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
3.1 — Occorre rilevere che, In punto di valutazione delle dichiarazioni della parte lesa nella fase delle indagini preliminari, va senz’altro richiamato il principio se-

durante la fase delle indagini preliminari sono acquisibili, a condizione che sia stata
disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per un nuovo esame delle
predette ed esclusivamente se le precedenti dichiarazioni siano state impiegate per
le contestazioni e, quin0i, al fini della valutazione della credibilità dei testi medesimi
(Cass., Sez. 6, 11 febbraio 2013, n. 11792, rv. 254436, Castelluzzo). Occorre tuttavia rilevare che il ragionamento del giudice si profila errato nel momento in cui
valorizza una dichiarazione resa dalla parte lesa nella fase delle indagini preliminari

che, se aiuta a valutare la genuinità delle stesse dichiarazioni accusatorie, non contribuisce tuttavia ad asseverare in modo incontrovertibile la responsabilità del prevenuto atteso che, non avendo la teste potuto osservare chi avesse materialmente
sparato contro la sua casa, rimane parimenti incerta la riferibilità dell’atto all’Esposito.
Né possono per vero trovare Ingresso nel nostro ordinamento dichiarazioni de

relato non verificabill per essere stata taciuta la fonte e ciò ai sensi dell’art. 195
comma settimo cod. proc. pen, che prevede espressamente non essere utilizzabile
la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte;
né è convertibile’, cosi come ha ritenuto di operare il giudice, una testimonianza
indiretta in testimonianza diretta per Il solo fatto che il soggetto propalante faccia o
meno propria una Informativa confidenziale ricevuta ma processualmente non verificabile. La qualità della fonte da cui proviene l’informazione rimane pur sempre
quella originaria (vale a dire anonima) anche a seguito di una qualsivoglia elaborazione mentale da parte di chi ha ricevuto l’informativa che potrebbe anche essere
del tutto certa dell’attendibilità della confidenza, posta l’ineludibile e non superabile
constatazione che le due fonti (diretta e indiretta) rimangono distinte e non sovrapponibili tra loro e che nella fattispecie non è in discussione la verosimiglianza
della fonte indiretta, ma il divieto insormontabile della sua utilizzazione processuale.

Pubblica udienza: 11 luglio 2013 — Esposito Gennaro — RG: 29313/12, RU: 1;

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condo cui le dichiarazioni rese dalle persone offese al P.M. o alla polizia giudiziaria

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

In sede di rinvio il giudice dovrà dunque tenere conto degli errori di diritto rilevati ed effettuare la prova di resistenza in relazione al compendio di prova residuale
o con quello eventuainlente acquisibile onde sottoporre a nuovo giudizio la responsabilità del prefato tenendo conto che l’accertamento STUB, pur positivo, non necessariamente è indicativo dell’esplosione di colpi d’arma all’indirizzo della abitazione della parte lesa così come il litigio verbale telefonico potrebbe non essere neces-

4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 luglio 2013

Il onsigliere estensore

Il Presidente

sariamente la causa del susseguente illecito.

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