Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33387 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33387 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACCHELLI ANGELO N. IL 20/07/1940
TORRISI IGNAZIO N. IL 29/01/1956
avverso la sentenza n. 1583/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/01/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 19.1.2010 la Corte di Appello di Catania ha confermato la
sentenza del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, emessa il 19.1.2009,
con la quale Bacchelli Angelo era stato condannato alla pena di mesi 1 di arresto ed
euro 8.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 44 lett.b) DPR 380/2001 (capo a)
e Torrisi Ignazio alla pena di euro 500,00 di multa per il reato di cui all’art.481 c.p.
(capo c); pene sospese alle condizioni di legge.
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando la inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza di motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza dei reati di cui all’art.44 lett.b) DPR 380/2001, ascritto al
Bacchelli, e del reato di cui agli artt.359 e 481 c.p., ascritto al Torrisi.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) I Giudici di merito hanno accertato, in punto di fatto, che era stato realizzato un
organismo edilizio diverso da quello preesistente (sia nei prospetti che nella
volumetria) e che l’ampliamento volumetrico non poteva essere qualificato come
volume tecnico. E, sulla base di tale accertamento, correttamente, hanno ritenuto
integrato il reato contestato di cui all’art.44 lett.b) DPR 380/2001.
2.1.1) I rilievi del ricorrente Bacchelli, a prescindere dal fatto che si richiede una
rivisitazione non consentita in questa sede delle risultanze processuali, non tengono
conto che in tema di contravvenzioni edilizie, il reato di esecuzione dei lavori in totale
difformità dal permesso di costruire non presuppone necessariamente il
completamento dell’opera, ma è configurabile anche nel caso di interventi edilizi in
corso di esecuzione, in quanto la difformità può risultare palese durante l’esecuzione
dei lavori allorchè dalle opere già compiute risulti evidente la realizzazione di un
organismo diverso da quello assentito (cfr. ex multis Cass.pen. sez. 3 n. 41578 del
20.9.2007; Cass. sez. 3 n.13592 del 30.1.2008; Cass. sez. 3 n.9282 del 26.1.2011).
Quanto alla dedotta desistenza volontaria, ha rilevato la Corte territoriale che il
ripristino del progetto originario era stato determinato dall’intervento della P.M.
2.2) Non c’è dubbio, poi, che per le “variazioni” effettuate occorresse permesso di
costruire. Rientrano, invero, nella nozione di “varianti leggere o minori”, soggette al
rilascio di mero denuncia di inizio dell’attività da presentarsi prima della dichiarazione
di ultimazione dei lavori, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni
eventualmente contenute nel petmesso a costruire (Cass.pen. sez. 3 n.24236 del
24.3.2010; Cass. sez. 3 n.7241 del 9.2.2011).
2.3) In ordine al reato ascritto al Torrisi, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
in tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività, assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del
reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di
accompagnamento di cui all’art.23, comma primo, del DPR 380 del 2001, renda false

OSSERVA

m„.

attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle
opere realizzande agli strumenti urbanistici (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.27699 del
20.5.2010). Sicché integra il reato di cui all’art.481 c.p. non solo la falsificazione della
dichiarazione di inizio attività, ma anche quella riguardante la relazione di
accompagnamento alla stessa, avendo essa natura di certificato in ordine alla
descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti
sull’area o sull’immobile interessati all’intervento, alla rappresentazione delle opere
che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli strumenti
urbanistici ed al regolamento edilizio. (Cass. sez. 3 n.35795 del 17.4.2012).
2.3.1) I Giudici di merito, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, hanno
accertato che, nella relazione di asseveramento allegata alla DIA, il Torrisi, nella
qualità di progettista e direttore dei lavori, aveva attestato falsamente che i lavori
consistevano nella realizzazione della copertura del terrazzo con orditura in legno a
tre falde; inoltre non era conforme al vero la dichiarazione nella parte in cui
attestava che l’intervento non incideva sui parametri urbanistici, sulle volumetrie,
sulla sagoma dell’edificio, sulla destinazione d’uso e sulla categoria edilizia.
2.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.4.1) L’inammissibilità del ricorso preclude, poi, ogni possibilità di far valere e
rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., l’estinzione dei reati per
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’1 1.7.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA