Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33386 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33386 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CINQUE BIAGIO N. IL 09/08/1959
avverso la sentenza n. 402/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 29.10.2012 la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto,
ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, sez. dist. di Grottaglie, in
composizione monocratica, resa il 5.11.2008, con la quale Cinque Biagio era stato
condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art.195 co.3 D.P.R.
156/1973.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, attraverso il puntuale esame delle risultanze processuali, ha
ampiamente argomentato in ordine alla configurabilità, in fatto ed in diritto, del reato
di cui all’art.195 co.3 DPR 156/1973 ed alla non necessità di procedere ad una perizia
di ufficio sull’impianto (pag.8 e 9 sent.).
Il ricorrente, senza contestare, in base a specifiche argomentazioni, la motivazione
della sentenza impugnata, ripropone le medesime censure, prospettando (peraltro
apoditticamente) una rilettura del materiale probatorio.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.2.1) Va sol aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

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