Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33386 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33386 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OKOH GODWIN, nato il 06/03/1975
avverso la sentenza n. 2432/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 10/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D’Ambrosio,
che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 10/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenZa del 24 maggio 2010 il Tribunale di Sanremo – sezione
distaccata di Ventierìiglia, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato Okoh
Godwin alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 13, comma
13, d.lgs. n. 286 del 1998, per essere rientrato – senza la speciale autorizzazione
del Ministero dell’interno – nel territorio dello Stato, da cui era stato espulso in

dal Prefetto di Torino il 4 settembre 2007, come accertato in Ventimiglia il 9
marzo 2010.

2. La Corte &appello di Genova, con sentenza del 27 aprile 2011 ha
rigettato l’appello proposto dall’imputato, ritenendo il reato contestato
sussistente in tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo, e rilevando che la tesi
difensiva del reingresso in Italia dell’appellante per attivare la pratica di asilo
politico non appariva fondata, poiché il medesimo nei tre anni della sua
permanenza in Italia prima della espulsione non aveva presentato la relativa
domanda, aveva riportato due condanne definitive per reati di spaccio di
stupefacenti, aveva fornito diverse generalità ed era stato sempre identificato
mediante rilievi dattiloscopici, essendo risultato privo di documenti identificativi,
né aveva presentato immediatamente l’istanza di asilo al posto di polizia di
frontiera appena giunto in Italia.
Quanto al trattamento sanzionatorio, era condivisibile la valutazione della
sentenza impugnata contraria al riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, Okoh Godwin, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale denuncia manifesta illogicità e conseguente mancanza della
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte, in particolare, non ha correttamente
interpretato gli elementi sottoposti al suo vaglio con i motivi di appello e non ha
applicato le regole della logica nelle sue argomentazioni, poiché egli è rientrato
in Italia, dove risiedono i suoi familiari, solo per inoltrare la richiesta di asilo
politico, erroneamente ritenendo di doverlo fare a mezzo del suo legale e non
presentandosi direttamente alla polizia, a nulla rilevando le ragioni della mancata
presentazione della richiesta prima della espulsione del 2007.
Né la Corte, ad avviso del ricorrente, poteva contraddittoriamente non
concedere le attenuanti generiche, riferendosi ai precedenti penali e alla non
meritevolezza di ulteriore indulgenza rispetto a quella espressa dal Tribunale
2

forza del decreto di espulsione emesso a suo carico, sotto l’alias di Oko Godwin,

disapplicando la recidiva, poiché detta disapplicazione aveva presupposto una
valutazione positiva della sua personalità nonostante i suoi precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le deduzioni svolte dal ricorrente quanto all’affermazione della sua

conformità alla elevata imputazione, riproducono gli argomenti prospettati nel
gravame di merito.
A tali argomenti la sentenza impugnata ha dato adeguate risposte,
logicamente congruenti alle risultanze dei dati fattuali richiamati e alla loro
coerente lettura, indicando le specifiche ragioni della non condivisa tesi difensiva
e

pervenendo al conclusivo apprezzamento di indubbia sussistenza del

contestato reato, anche sul piano soggettivo.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo il proprio diffuso
dissenso di merito rispetto alla ricostruzione della vicenda e alle risposte ricevute
e postulando la illogicità dell’analisi svolta, una nuova lettura degli aspetti
attinenti alle circostanze fattuali e una rivisitazione della capacità dimostrativa
dei dati acquisiti, non consentite, per l’indagine di merito cui si collegano, in sede
di legittimità.

3.

Del tutto infondata è anche la censura che attiene alla omessa

motivazione del confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha,
infatti, attribuito rilevanza alla presenza di precedenti penali e all’assenza di
situazioni valutabili positivamente al fine di pervenire a una mitigazione della
pena, ulteriore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, attraverso la non
applicazione dell’aumento, facoltativo, per la recidiva, in considerazione della
non eccessiva gravita e della risalenza delle condanne e al fine di adeguare la
pena in concreto alla entità del fatto.
Né il ricorrente ha evidenziato con il ricorso alcun significativo elemento non
valutato, limitandosi a richiamare i principi di diritto e a lamentare una generica
inadeguata valutazione dei presupposti dell’istituto.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

3

responsabilità, ritenuta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello in

determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013

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