Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33385 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33385 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLDATI CESARNO N. IL 28/03/1939
avverso la sentenza n. 1054/2012 TRIBUNALE di FORLI’, del
18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 18.2.2013 il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, ha
condannato Soldati Cesarino alla pena di euro 7.000,00 di ammenda per i reati di cui
agli artt. 256 commi 1 lett.a) e 2 b.L.vo 152/2006 (capo a) e 256 co.1 lett.a b.L.vo
152/2006 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’imputato, deducendo l’errata
valutazione delle deposizioni dei testi e della documentazione e, comunque, la
insussistenza dei reati contestati.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.), la Corte di Appello di Bologna,
con ordinanza del 28.1.2014, ha trasmesso gli atti a questa Corte.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale ha adeguatamente argomentato in ordine alla natura di rifiuti non
pericolosi delle bottiglie di acqua (scadute) ed alla configurabilità dei reati contestati.
2.2) Il ricorrente, invece, come risulta dalla stessa impugnazione (si intendeva
proporre appello) richiede una rivisitazione del materiale probatorio oppure deduce
generiche doglianze in ordine alla insussistenza dei reati contestati.
Tali censure, però, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di
legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi
attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato,
senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i
risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;
Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.3.1) Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione,maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma l’11.7.2014

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