Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33382 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33382 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANESE DOMENICO N. IL 12/01/1958
avverso la sentenza n. 1085/2010 TRIBUNALE di UDINE, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 12.11.2012 il Tribunale di Udine, in composizione monocratica,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Anese Domenico in ordine ai reati
di cui agli artt. 110 c.p., 40 co.2 c.p., 256 co.1, in riferimento all’art.186 D.L.vo
152/2006 (capo a), 110, 40 co.2 c.p., 44 lett.a) DPR 380/2001 (capo b), perché estinti
per prescrizione.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza
ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.129 cpv. c.p.p. e 183
lett.a), 185 lett.d) D.L.vo 152/2006.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va ricordato che, “in presenza di una causa di improcedibilità per intervenuta
prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame del fatto
finalizzato ad una eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua
motivazione. Il sindacato di legittimità circa la prospettata mancata applicazione
dell’art.129 c.p.p., comma 2, deve essere invece circoscritto all’accertamento della
ricorrenza delle condizioni per addivenire ad un pronuncia di proscioglimento nel
merito con una delle formule ivi prescritte: la conclusione può essere favorevole al
giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso
dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime
valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove
indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo
cui l’operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione
processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.
Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e
con i caratteri richiesti dall’art.129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più
favorevole all’imputato, come sopra si è apprezzato, deve prevalere l’esigenza della
definizione di processo (cfr.cass.sez.5, 22 .6.2005, Borda; Cass.sez.4 n.16466 del
6.3.2008).
Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.35490 del
28.5.2009, con la quale è stato riaffermato che “In presenza di una causa di
estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a
norma dell’art.129 comma secondo cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a
quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento”. Le sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in
presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità,
né vizi di motivazione, né nullità di ordine generale (cfr-sent.n.35490/2009 cit.).

OSSERVA

&

2.2) Il Tribunale ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza di entrambi
i reati contestati ed alla inapplicabilità, quindi, del disposto di cui all’art.129 cpv. c.p.p..
E correttamente ha rilevato che non era consentita la prosecuzione dell’istruzione
dibattimentale per l’assunzione delle prove richieste dalla difesa, essendo questa
incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità ex
art.129 co.1 c.p.p.
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

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