Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33381 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33381 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVIANO ROSARIA N. IL 16/12/1943
avverso la sentenza n. 2584/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

OSSERVA
1) Con sentenza in data 17.10.2013 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la
sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, con la quale
Graviano Rosaria era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 2 di arresto
ed euro 8.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt.44 lett.b) DPR 380/2001, così
qualificata l’originaria imputazione di cui al capo a), 64,65,71, 72 DPR 380/2001 (capo
c), 83, 93, 94 e 95 DPR 380/2001 (capo d), unificati sotto il vincolo della
continuazione.
Ricorre per cassazione Graviano Rosaria, denunciando l’errata valutazione delle prove
in ordine all’epoca di realizzazione, nonché il difetto di motivazione in ordine alla
riferibilità all’imputata delle opere abusive.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) I Giudici di merito, sulla base di una serie di circostanze indizianti (proprietà del
terreno, disponibilità dello stesso, presentazione di istanza di condono) hanno
ritenuto che le opere abusive fossero riferibili all’imputata.
E’, invero, giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si è uniformata la Corte di
merito, che in materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente
committente dell’opera la responsabilità per la violazione dell’art.20 L.47/85
(sostituito dall’art.44 bPR 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali
l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la
costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale
dell’opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in
sanatorio (cfr. ex multis cass.pen.sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass.sez.3 , 14.2.2005 Di Marino; Cass.sez.3 n.32856 del 13.7.2005-Farzone).
2.2) Quanto all’epoca di realizzazione del manufatto abusivo, va ricordato che “In caso
di procedimento per violazione dell’art.20 L.28 febbraio 1985 n.47, sempre restando
a carico dell’accusa l’onere della prova della data di inizio della decorrenza del
termine prescrittivo, non basta una mero e diversa affermazione da parte
dell’imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e
neppure a determinare l’incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo
termine con la conseguente applicazione del principio “in dubio pro reo”, atteso che, in
base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto
afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in
aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli
elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per
determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data ch in tali
ipotesi coincide con quelal di esecuzione dell’opera incriminata” Cass.pen.n.10562
dell’11.10.2000). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “In tema di
prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato,
l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del

decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti” (Cass.pen.sez.3 n.19082
del 24.3.2009).
La ricorrente, senza allegare alcun elemento concreto in ordine alla realizzazione delle
opere in epoca diversa da quella risultante dalla contestazione, si limita a generiche
ed apodittiche deduzioni.
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.3.1) Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione, maturata il 27.5.2014 e quindi dopo l’emissione della
sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

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