Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33379 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33379 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTU PAOLO N. IL 14/03/1948
avverso la sentenza n. 386/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
11/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 11.11.2013 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la
sentenza del Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, resa il 6.12.2012, con
la quale Contu Paolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di
mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 44
lett.c) DPR 380/2001 (capo a), 142 e 181 D.L.vo 42/2004 (capo b), 349 co.2 c.p. (capo
c), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospeso subordinatamente alla
demolizione delle opere abusive.
2) Rìcorre per cassazione l’imputato, denunciando la contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla riferibilità a lui del manufatto abusivo.
21) Con memoria, depositata in cancelleria in data 3.7.2014, si chiede che, non
essendo i motivi manifestamente infondati, il ricorso venga discusso in pubblica
udienza
3) Il ricorso è manifestamente infondato..
3.1) La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici,
ritenuto che dagli atti emergessero plurime circostanze indizianti (testimonianza Pilia
in ordine alla disponibilità del terreno, mancata opposizione all’ordinanza sospensione
lavori, nonostante le conseguenze sfavorevoli anche sul piano tributario, accettazione
senza riserva alcuna della nomina a custode dell’opera sequestrata, prosecuzione dei
lavori) univocamente attestanti la riferibilità all’imputato dell’opera.
3.2) Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione
del materiale probatorio. Tali censure, però, non tengono conto, che il controllo
demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni
e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento
impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di
cui il giudice di merito si è awalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere dì riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandolo, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;
Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
3.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore

OSSERVA

della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.3.1) Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione (in relazione alle contrawenzioni) maturata dopo l’emissione
della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 sent.).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

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