Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33378 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33378 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOCONSOLE GIULIA N. IL 09/08/1936
avverso la sentenza n. 3709/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

OSSERVA

sentenza del &UP del Tribunale di Bari, emessa il 6.10.2010, con la quale Loconsole
Giulia era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e con la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena (sospesa alle
condizioni di legge) di mesi 1, giorni 10 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per il
reato di cui agli artt.31 e 44 lett.b) DPR 380/2001.
Ricorre per cassazione Loconsole Giulia, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge in ordine all’omessa declaratoria di prescrizione.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In caso di procedimento per violazione
dell’art.20 L.28 febbraio 1985 n.47, sempre restando a carico dell’accusa l’onere
della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta
una mera e diversa affermazione da parte dell’imputato a far ritenere che il reato si
sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza sulla data
di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del
principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno
deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi
della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli
atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a
potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del
termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione
dell’opera incriminata” Cass.pen.n.10562 dell’11.10.2000). Anche la giurisprudenza
successiva ha ribadito che “In tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia
giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo
possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella
risultante dagli atti” (Cass.pen.sez.3 n.19082 del 24.3.2009).
2.2) A parte il fatto che, nel giudizio di appello, non fu (cfr.verb. ud.) sollevata
l’eccezione di prescrizione, con il ricorso non si indica alcun elemento specifico per
dimostrare che l’opera era stata già completata in epoca diversa da quella risultante
dalla contestazione; vi è, infatti, solo un generico riferimento alle risultanze di una
denuncia presentata il 7.1.2008 (neppure allegata).
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.3.1) L’inammissibilità del ricorso preclude, poi, ogni possibilità di far valere e
rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., l’estinzione del reato per
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.

1) Con sentenza in data 26.4.2013 la Corte di Appello di Bari ha confermato la

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.

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