Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33374 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33374 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUZZI VITTORIANA N. IL 12/02/1964
avverso la sentenza n. 3490/2010 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza dell’8.4.2013 il G.d.P. di Roma condannava Muzzi Vittoriana, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di curo 20,00 di
ammenda per il reato di cui all’art.731 c.p. ascritto.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputata.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.37 D.L.vo 28.8.2000 n.274), l’appello veniva qualificato come ricorso per
cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) L’avv. Lorenzo Giandomenico, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto
nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
2.1) A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

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