Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33372 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33372 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO SILVANA N. IL 29/08/1972
avverso la sentenza n. 27/2012 GIUDICE DI PACE di GIULIANO VA,
del 19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 19.10.2012 il Giudice di Pace di Giulianova ha dichiarato
Levakovic Aldo e Di Rocco Silvana colpevoli del reato di cui agli artt.110 e 731 c.p. e li
ha condannati alla pena di euro 30,00 di ammenda ciascuno.
Ricorre per cassazione la sola Di Rocco Silvana, a mezzo del difensore, denunciando
l’inosservanza degli artt.90 co.2 c.p.p. e 121 c.p. in relazione alla mancata nomina di
curatore speciale al minore; denuncia, altresì, la mancanza di motivazione in ordine
all’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa citazione del
minore parte offesa (previa nomina del curatore speciale).
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) L’art.731 c.p. è inserito nel titolo II del libro III del codice penale tra le
contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione.
Peraltro ed in ogni caso, l’omessa citazione della persona offesa, pacificamente, non
può essere eccepita dall’imputato, poiché egli manca di interesse all’osservanza della
disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di
parte civile al destinatario della citazione (ex multis Cass.pen. sez. 2 n.12765
dell’11.3.2011).
2.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

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