Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33369 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33369 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO VANESSA N. IL 24/04/1980
avverso la sentenza n. 15244/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 11.4.2013 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica,
condannava Pagano Vanessa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena ifgiomi di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.71
comma 4, capo “a”, 87 comma 2 lett.c) D.L.vo n.81/2008.
Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge in ordine all’omessa declaratoria di incompetenza territoriale, nonché in
relazione alla dichiarazione di contumacia ed infine alla omessa declaratoria di
prescrizione.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Quanto al primo motivo, a parte il fatto che non risulta neppure dedotto che
l’eccezione di incompetenza territoriale sia stata sollevata nei termini tassativi di cui
all’art.491 co.1 c.p.p., dalla stessa imputazione emerge che la contravvenzione (utilizzo
della carrucola per il sollevamento manuale dei carichi di lavoro in modo non conforme
al manuale d’uso) fu commessa nel luogo in cui era ubicato il cantiere (cioè in Napoli).
2.2) E’ pacifico poi (a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n.8285 del 28.2.2006)
che la contumacia dell’imputato vada dichiarata, ricorrendone i presupposti,
preliminarmente rispetto alla valutazione dell’impedimento a comparire del difensore
di fiducia non comparso (cfr. anche Cass.sez. 2 n.21719 del 12.3.2008).
2.3.) Infine il reato non è certo prescritto e, tanto meno, lo era al momento della
emissione della sentenza impugnata.
Essendo l’accertamento della contravvenzione avvenuto il 16.7.2009, il termine
massimo di prescrizione di anni 5 (tenuto conto anche della interruzione ex artt.160 e
161 c.p.) sarebbe maturato infatti il 16.7.2014.
2.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA