Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33368 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33368 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLOGGI ADRIANO N. IL 19/05/1936
avverso la sentenza n. 7896/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 12.3.2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Velletri, sez. dist. di Albano Laziale, in composizione
monocratica, resa il 22.3.2012, con la quale Cologgi Adriano, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa alle
condizioni di legge) di mesi 3 di arresto ed euro 27.000,00 di ammenda per i reati di
cui agli artt.44 lett.c) bPR 380/2001 (capo a), 71 DPR 380/2001 (capo b), 72 DPR
380/2001 (capo c), 95 DPR 380/2001 (capo d), 181 b.L.vo 42/2004 (capo e), unificati
sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancata
applicazione dell’art.32 D.L.n.269/2003 ed eccependo, comunque, la prescrizione dei
reati.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Il ricorrente non tiene conto che la Corte territoriale ha accertato che l’opera
non fosse condonabile, oltre che per l’esistenza del vincolo paesistico, per la ragione
assorbente della mancata ultimazione delle opere nel termine del 31.3.2003, previsto
dal D.L.269/2003.
Ha evidenziato, infatti, che dalla deposizione del teste Cacciatore Antonio,
intervenuto sul posto il 17 settembre 2008, emergeva che i lavori erano ancora in
corso (come del resto si evinceva dalla descrizione delle opere e dai rilievi
fotografici).
Ed è pacifico che competa al Giudice di merito accertare la condonabilità dell’opera ai
fini dell’applicazione della sospensione del procedimento in attesa della definizione
amministrativa.
2.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.2.1) Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione maturata (secondo lo stesso ricorrente, il 17.9.2013- pag. 5
ricorso) dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab

OSSERVA

,d,

instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA