Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33366 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33366 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONNO VINCENZO N. IL 26/03/1951
avverso la sentenza n. 197/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza del 23.4.2013 la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto,
confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, sez. di Ginosa, emessa il 17.12.2009,
con la quale Donno Vincenzo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla
pena di mesi 2 di reclusione ed euro 900,00 di multa per il reato di cui all’art.2 D.L.
463/83, conv. in L.638/83 e succ. modif.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art.2 L.638/83 e succ. modif., ed agli
artt.62 bis, 132 e 133 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Con il primo motivo si continua ad affermare che l’imputato non ha potuto
avvalersi della speciale causa di non punibilità prevista dal comma 1 bis dell’art.2 D.L.
463/1983, senza confutare specificamente la motivazione, con cui la Corte
territoriale ha ritenuto che l’imputato, oltre che a ricevere le notifiche degli avvisi ex
art.369 bis e 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio, ebbe a sottoscrivere
personalmente il verbale di contestazione/diffida del 7.6.2007. Fu quindi posto nella
condizione di avvalersi della speciale causa di non punibilità.
2.2) Quanto al trattamento sanzionatorio, è pacifico che il giudice di merito debba
riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li
esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far
riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di
fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a
far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione. Ovviamente tali considerazioni
valgono anche per la formulazione del giudizio di comparazione.
Tanto premesso, la Corte territoriale, con valutazione in fatto, insindacabile in sede di
legittimità, ha ritenuto che la pena irrogata non fosse suscettibile di riduzioni di
sorta perché congrua in rapporto al significativo importo dei contributi non versati,
all’intensità del dolo ed ai numerosi e specifici precedenti penali.
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
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Così deciso in Roma 1’11.7.2014
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