Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33365 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33365 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCELLO ANNA RITA N. IL 10/09/1964
avverso la sentenza n. 1928/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 5.7.2013 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la
sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, in composizione monocratica,
resa il 12.4.2012, con la quale Mascello Anna Rito era stata condannata alla pena di
mesi 7 di arresto per il reato di cui agli artt.81, 674 c.p e 137 comma 11 D.Lvo
152/2006 (pena sospesa subordinatamente alla eliminazione del tubo,utilizzato per lo
scarico, e bonifica del sito).
Ricorre per cassazione Mascello Anna Rito, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di
cui all’art.674 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Come riconosce la stessa ricorrente, l’accertamento del superamento dei limiti di
normale tollerabilità delle cd. molestie olfattive non richiede necessariamente
l’espletamento di perizia tecnica, anche se deve avvenire in modo rigoroso.
2.2) La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando
che gli accertamenti del Allo Rollo erano supportati “dal dato di comune esperienza
ricavabile dall’entità documentata e continuativa dello sversamento e dall’essere
stato accertato mediante analisi che trattawasi di reflui domestici”.
La ricorrente, nel denunciare, formalmente, vizi di motivazione, richiede
sostanzialmente una rivisitazione delle risultanze processuali, senza tener conto che il
controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle
proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del
provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica,
gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo.
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
DEPO TATA
Così deciso in Roma 1’11.7.2014
IN CANCELLERIA

OSSERVA

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