Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33364 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33364 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURKI MOHAMED N. IL 28/02/1945
avverso la sentenza n. 2793/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 25.11.2013 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la
sentenza del Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, resa il 20.3.2013, con
la quale Turki Mohamed era stato condannato alla pena di 1 mese, giorni 10 di
reclusione ed euro 200,00 di multa (sostituita la pena detentiva con la corrispondente
sanzione pecuniaria di euro 2.280,00 di multa) per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p.,
2 comma 1 bis D.L. n.463/1983, conv. in L.638/1983, e succ.modif.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, richiamando per relationem anche la
sentenza di primo grado, ha ribadito che la responsabilità dell’imputato per il Roto
ascritto emergeva, in modo inequivocabile, dalle risultanze processuali ed in
particolare dai Mod.DM 10 (trasmessi all’Inps dallo stesso imputato), attestanti
l’avvenuto pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti.
Il ricorrente, invece di confutare specificamente siffatta motivazione, continua a
ribadire, senza alcun conforto probatorio, che si trattava di un mero errore (essendo
la ditta ormai inattiva).
2.2) In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, dopo aver dato atto
che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado, ha
evidenziato che la pena non era suscettibile di ulteriori mitigazioni in considerazione
della reiterazione delle condotte illecite.
In effetti risulta dalla sentenza di primo grado (con motivazione contestuale) che il
Tribunale aveva motivato in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti
generiche (pag.2), operando poi la riduzione sulla pena base nella massima estensione
possibile (pag.3 sent.).
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.3.1) Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare (per alcune delle violazioni) la prescrizione, maturata dopo l’emissione della
sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
DE12,0 ITATAI
Così deciso in Roma 111.7.2014
CANUELLERIA

OSSERVA

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