Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33363 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33363 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUTRINO CARMELO N. IL 17/07/1949
avverso la sentenza n. 1767/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

OSSERVA
1) Con sentenza in data 30.10.2013 la Corte di Appello di Genova ha confermato la
sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, resa il 27.11.2012, con
la quale Putrino Carmelo, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato
condannato alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui
agli artt.81 cpv. c.p., 2 D.L. n.463/1983, conv. in L.638/1983, e succ.modif.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizi della
motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica, infatti, il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili , di opposta e diversa
significazione, i quali restano
implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di
secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di
gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di
rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e
le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento
(cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del 3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
2.2) La Corte territoriale ha ritenuto che i quattro precedenti specifici fossero
assolutamente ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
risultando l’imputato “poco incline ad onorare i suoi debiti” e propenso ” a scaricare
sui dipendenti le difficoltà economiche”.
2.3) Anche in ordine al diniego della sospensione, la motivazione della sentenza
impugnata è immune da censure, avendo la Corte formulato una prognosi negativa sulla
base dei precedenti penali, rivelatori (proprio perché numerosi, specifici e recenti)
della propensione a delinquere dell’imputato.
2.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
DEPOiTATA
Così deciso in Roma 1’11.7.2014
IN CANCELLERIA

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