Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33362 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33362 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONGELLUZZO PIERO N. IL 02/10/1959
avverso la sentenza n. 3368/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 27.6.2012 la Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, resa il 23.4.2010, con la
quale Mongelluzzo Piero, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, era stato condannato alla pena di giorni 14 di arresto ed euro 2.000,00 di
ammenda per il reato di cui all’art.44 DPR 380/2001.
Ricorre per cessazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la carenza di
motivazione in ordine ai rilievi contenuti nell’atto di appello quanto alla temporanea
apposizione sul terreno dei due prefabbricati, nonché in relazione alla subordinazione
della sospensione alla rimozione delle opere.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due
motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile
al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un
unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1 n.8868 del 26.6.2000Sangiorgi, Rv.216906; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992, Rv.191229;
Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997, Ambrosino, Rv.209145; Cass.sez.6 n.23248 del
7.2.2003, Zanotti, Rv. 225671; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003, Vigevano, R.224079;
Cass.sez. 3 n.44418 del 16.7.2013, Argentieri, Rv. 257595).
2.2) La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rinviando per
relationem alla condivisibile motivazione della sentenza di primo grado ed
evidenziando, comunque, che non rileva l’astratta facilità di rimozione, ma la
destinazione oggettivamente temporanea dell’opera.
2.3) Quanto al secondo motivo, l’art.165 c.p. consente di subordinare la sospensione
della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente
deve ritenersi per l’assetto del territorio l’opera abusivamente realizzata).
E, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ‘in tema di reati edilizi,
il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione
condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto il relativo ordine
ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato” (cfr.ex multis Casssez.3 n.38071 del 19.9.2007; Cass.sez.3 n.18304 del 17.1.2003).
2.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.4.1) Va sol aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.

OSSERVA

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma I’11.7.2014

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