Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33361 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33361 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCI VINCENZO N. IL 28/03/1951
COLUCCI ANNA N. IL 07/05/1988
COLUCCI ANGELA N. IL 27/08/1973
PEDOZZI RITA GIULIA N. IL 21/05/1956
avverso il decreto p. 136/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. / -1.2,

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Data Udienza: 16/05/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 28.6.2012 la Corte di Appello di Napoli revocava le misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e della cauzione applicate
a Colucci Vincenzo con decreto del tribunale di Napoli della 17 maggio 2011, confermava nel
resto il decreto con riferimento alla confisca dell’appartamento ubicato in Napoli intestato alla
moglie del proposto, nonché della totalità delle quote del patrimonio aziendale della Società

Ricorrono per cessazione CQIUCCi Vincenzo e i terzi interessati Colucci Anna, Colucci Angela e
Pedozzi Rita a mezzo dell’avvocato Carlo Lubrano deducendo che il provvedimento impugnato
è incorso in violazione di legge i in mancanza della motivazione con riguardo alla conferma della
misura patrimoniale. Ritengono i ricorrenti che se la novella del 2009 ha previsto il principio di
autonomia fra misure personali e patrimoniali, ciò non comporta però l’esonero di un’attenta
valutazione degli elementi idonei ad applicare la confisca, soprattutto quando la misura
personale non risulta applicabile. Sostengono che la corte territoriale, come già il tribunale ) è
partita dalla presunzione che i beni del proposto fossero intestati fittiziamente alla moglie e ai
figli senza tener conto che tale presunzione non vale per i periodi precedenti il biennio.
Il ricorso proposto dai terzi interessati Colucci Anna, Colucci Angela e Pedozzi Rita è
inammissibile per mancanza di procura speciale. E’ principio ormai consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte @N. 46439 del 2009 Rv. 245440, N. 13798 del 2011 Rv.
249873N10398 del 2012 Rv. 252925) quello secondo il quale per i terzi interessati, portatori
di un interesse meramente civilistico, vale la regola menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen.
per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, secondo cui “esse stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di
procura speciale”, al pari di quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. civ., laddove l’indagato o
l’imputato, assoggettati all’azione penale, stanno in giudizio personalmente, avendo solo
necessità di munirsi di difensore che, oltre che ad assisterlo*, loti, rappresenta ex lege e che è
titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito, per il solo fatto di esserne
difensore , senza che debba essere munito di procura speciale, imposta solo per casi riservati
all’iniziativa personale dell’imputato. Il terzo interessato deve pertanto essere considerato al
pari dei soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può stare in
giudizio personalmente, ma ha un onere di patrocinio che è soddisfatto solo attraverso il
conferimento di procura speciale al difensore, che nel caso di specie non risulta essere stata
rilasciata.
Così come è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Colucci Vincenzo – avverso il
decreto di confisca dei beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi – per carenza di interesse
Ed invero, l’impugnativa volta a contestare la ritenuta fittizia intestazione del bene deve essere
proposta dal terzo apparente intestatario e non certo da chi si ritenga abbia la disponibilità

commerciale denominata Sun & charme s.a.s. di Colucci Anna.

dello stesso bene, che, fondatamente, si presuma intestato a terzi al fine di sottrarlo a coattiva
apprensione, in ragione della paventata od attuale soggezione a misure di prevenzione.
La ragione è di intuitiva evidenza. L’impugnativa del proposto, che contesti la ritenuta
divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica, non potrebbe significare altro che
riconoscimento di effettiva disponibilità, e dunque del presupposto legittimante l’ablazione del
cespite, non avendo egli – in linea astratta – alcun qualificato interesse a dedurre una
situazione di mera apparenza, ne’ essendo tale alternativo interesse fatto valere in giudizio.

I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 16.5.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

(cfr. Sez. 5, n. 6208 del 21.10.2010 Rv. 249499; Sez. 2, n. 15474 del 20.1.2012 Rv. 252811)

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