Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33358 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33358 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Liddi Giovanni, nato a Taranto il 25.11.1978
Conte Michele, nato a Taranto il 06.04.1974
De Pane Umberto, nato a Taranto il 15.02.1980
avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale Gioacchino Izzo , che ha concluso per

1

Data Udienza: 11/04/2013

l’inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

I.-La difesa di Conte ‘Michele ha proposto ricorso per cassazione ed anche,
,personalmente, De Pane Umberto e Liddi Giovanni, avverso la sentenza
pena di giustizia nel’ confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di
tentata rapina pluriaggravata e rapina consumata , porto d’arma
impropria , lamentando l’omessa motivazione in punto di sussistenza
degli elementi ghe avrebbero consentito il proscioglimento.
2.- I ricorsi sono Manifestamente infondati e ,pertanto, inammissibili.
Questa Corte ha già; ritenuto che : “Nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta (“elle parti (art .t. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non
possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili
con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per
la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giugdicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso
a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica
e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e
dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n.
5240).
2.1 Nella specie il I GUP del Tribunale di Taranto ha dato conto del
controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e della riconducibilità agli
imputati di elementi certi di responsabilità , desunti dalle dichiarazioni e
dal riconoscimento fotografico effettuato dai testi Fraccascia Roberto e
Amendola Giuseppe.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la

2

del Tribunale di Taranto che aveva applicato, su richiesta delle parti, la

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una
somma determinata, equamente, in Euro 1500,00,ciascuno, tenuto
conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibIlità”.(CorteCost.N.186/2000).

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma• di Euro 1500,00,
o

in

favore

della

Cassa

camera di consiglio 11.4.2013

delle

Ammende.

P.Q.M.

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