Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33357 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33357 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STORARI LUCA N. IL 10/07/1983
avverso la sentenza n. 668/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza del 26.6.2013 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica,
condannava Storari Luca, operata la riduzione per il rito, alla pena (sospesa alle
condizioni di legge) di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.113 comma
4, 159 comma 2 lett.c) D.L.vo 81/2008 (capo a) e di euro 3.000,00 di ammenda per il
reato di cui agli artt., 159 comma 2 lett.a) D.L.vo 81/2008 (capo b).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv. Elisa Cavedagna, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta
iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
2.1) A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2.2) Né trova applicazione la sentenza delle Sezioni Unite ( cfr. sent. 27 novembre
2008 n.47803-D’Avino), secondo cui “Deve intendersi proposto personalmente
dall’imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione, rechi tuttavia in calce l’atto di nomina del
difensore sottoscritto dall’imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma evidente
valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono
giuridicamente ritenersi fatti propri dal’imputato, il quale se ne assume la paternità”.
Nel caso di specie, infatti, l’atto di nomina del difensore di fiducia risulta sottoscritto
su foglio separato e non in calce al ricorso.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

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