Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33357 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33357 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIZZA DANIELE N. IL 23/08/1977
avverso l’ordinanza in. 1330/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
05/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le concIiisioni del PG Dott.

4

4.

ia-h-; 419

Udit i difensor Avv.;

r:’1 /172..nn tyz

Data Udienza: 11/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza depositata In data 5 settembre 2012 il tribunale del riesame di Catania
confermava l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal locale gip
in data 27 luglio 2012 nei confronti di Nizza Daniele indagato in ordine ai reati di cui agli
articoli 416 bis co 1,2,3,4,5,6 c.p., in Catania e provincia fino al giugno 2010 .
Disattendeva il tribunale l’eccezione del bis in idem, sollevata dalla difesa, rilevando che il capo

chiaramente individuato e comprese in un arco temporale che si sarebbe esaurito nel giugno
2010. Evidenziava che nel procedimento oggetto della pregressa delibazione da parte del
tribunale del riesame ( ordinanza cautelare del 29 gennaio 2012 ) il tempo del commesso
reato era chiaramente individuato in epoca successiva al giugno 2010 (ottobre 2011/gennaio
2012)
Ricorre per cessazione a mezzo del difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e
vizio della motivazione. Sostiene il ricorrente che l’ordinanza cautelare costituisce una chiara
ipotesi di bis in idem cautelare. Evidenzia che l’indagato in data 29 gennaio 2012 è stato
raggiunto da una prima ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere
sempre per il delitto di cui all’articolo 416 bis codice penale, delitto accertato dall’ottobre 2011
al gennaio 2012. Rileva che il tribunale del riesame di Catania, con riferimento a detta
ordinanza, ha statuito che l’imputazione di quel procedimento non attiene soltanto all’arco
temporale ricompreso tra il mese di ottobre 2011 e di gennaio 2012 ma, riguardo all’inizio
della condotta associativa contestata, l’imputazione era da intendersi elevata da data
imprecisata ma certamente anteriore all’ottobre 2009, ovvero dal momento a cui si riferiscono
le dichiarazioni del collaboratore D’Aquino Gaetano e fino al gennaio 2012. Ritiene pertanto il
ricorrente che il periodo contestato nel presente procedimento (sino al giugno 2010) è
certamente ricompreso nell’Imputazione della prima ordinanza di custodia cautelare. Sottolinea
come l’argomentazione addotta dal tribunale del riesame per respingere l’eccezione avanzata
dalla difesa non è pertinente, non spiega infatti il motivo per il quale il pubblico ministero in un

di imputazione relativo al presente procedimento il tempo del contestato reato associativo era

1117

caso ha utilizzato il termine accertato e nell’altro il termine commesso.
Il ricorso è fondato.
Se è vero che il Giudice per le Indagini Preliminari prima e il Tribunale del Riesame poi con
riguardo all’ordinanza in esame nell’escludere la sussistenza di un bis in idem hanno affermato
che nel capo di imputazione è chiaramente enunciato il

tempus del contestato reato

associativo, individuato in un arco temporale che si sarebbe esaurito nel giugno 2010, mentre
nell’ordinanza cautelare della 29 gennaio 2012 il tempus commissi delicti era chiaramente
individuato in epoca successiva al giugno 2010 (ottobre 2011 gennaio 2012), è pur vero che il
tribunale del riesame nel confermare l’ordinanza del 29 gennaio 2012 ha valorizzato le
dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia d’Aquino Gaetano

rese nel verbale del 27

maggio 2011 ritenendo che dette propalazione in relazione al ruolo rivestito dal Nizza si

\1.)

appalesavano non solo attendibili ma, contrariamente all’assunto difensivo, non apparivano
esterne al periodo oggetto di contestazione, quanto all’appartenenza con ruolo direttivo del
Nizza al sodalizio mafioso di riferimento, considerato che l’ufficio del pubblico ministero aveva
contestato il delitto associativo non “come commesso in data…., bensì come ” accertato
dall’ottobre 2011 al gennaio 2012″ senza con ciò delineare un quadro temporale stringente
quanto al dies a quo dei fatti ascritti al ricorrente.
Ed in effetti l’imputazione come indicata nell’ordinanza 29.1.2012, emessa all’esito di

al gennaio 2012 così come il collaboratore D’Aquino, le cui dichiarazioni sono utilizzate sia
nell’ordinanza 29.1.2012 che in quella 25.7.2012, riferisce che dopo l’arresto di Santo La
Causa e degli altri esponenti del clan Santapaola nell’ottobre 2009, la responsabilità del gruppo
Santapaola venne affidata per volontà di Santo La Causa a Nizza Daniele che assunse un ruolo
preminente anche su Benedetto Cocimano. Anche il collaboratore Santo La Causa ha parlato in
modo dettagliato dei fratelli Nizza Daniele e Nizza Fabrizio che si occupavano della gestione del
traffico della droga dichiarando che furono affiliati dopo l’omicidio di Angelo Santapaola
(avvenuto nel settembre 2007) e che padrino di Nizza Daniele fu Puglisi Carmelo.
Dichiarazione del tutto convergente con quella resa il 16.11.2009 dal collaboratore Barbagallo
Ignazio. Ad ulteriore conferma che nell’ordinanza 29 gennaio 2012 non vi è una precisa
indicazione del dies a quo del fatti ascritti al Nizza deve rilevarsi che nell’indicazione del quadro
indiziario è specificatamente indicato che Cocimano e Nizza già nell’ottobre 2009 si stavano
affermando sempre più incisivamente all’interno dell’organizzazione mafiosa denominata
Santapaola-Ercolano, della quale evidentemente facevano già parte, assumendo un ruolo di
primo piano tanto che si erano imposti anche nel territorio calatino una volta esclusivo
appannaggio del Mirabile ai quali avevano lasciato solo la zona di Caltagirone.
I due provvedimenti come indicato dalla difesa si fondano sui medesimi fatti e la prima
ordinanza ricomprende anche il periodo contestato nel provvedimento impugnato
L’ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio così come l’ordinanza del GIP presso il
Tribunale di Catania del 25.7-27.7.2012. Deve essere disposta la scarcerazione di Nizza
Daniele se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza cautelare nei confronti di Nizza
Daniele (ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 25/7-27/7/2012) e dispone la sua
scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Così deliberato in Roma 1’11.4.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Giffno SUCC

provvedimento di fermo, indica il reato, con riguardo al Nizza come accertato dall’ottobre 2011

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