Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33356 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33356 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMMASINO ANTONIO N. IL 30/05/1964
avverso la sentenza n. 8057/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/07/2014

1) Con sentenza in data 19.4.2013 la Corte di Appello dì Napoli ha confermato la
sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, resa il 17.4.2008, con
la quale Tommasino Antonio era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed
euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt.171 ter lett.c) L.633/41 (capo a) e 648
cpv. c.p. (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza di
motivazione in ordine alle ritenuta sussistenza del reato di cui all’art.648 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due
motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile
al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un
unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1 n.8868 del 26.6.2000Sangiorgi, Rv.216906; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992, Rv.191229;
Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997, Ambrosino, Rv.209145; Cass.sez.6 n.23248 del
7.2.2003, Zanotti, Rv. 225671; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003, Vigevano, R.224079;
Cass.sez. 3 n.44418 del 16.7.2013, Argentieri, Rv. 257595).
2.2) La Corte territoriale ha ritenuto che in ordine alla sussistenza e configurazione
giuridica dei reati contestati fosse pienamente condivisibile la motivazione della
sentenza di primo grado, peraltro neppure censurata specificamente.
2.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 1’11.7.2014

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA