Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33356 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33356 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ruffolo Francesco detto Bebè, nato a Cosenza il 22.9.1952
avverso la sentenza 5016 del GUP del Tribunale di Cosenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Tadde
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Francesco Salzano , che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
Data Udienza: 11/04/2013
RITENUTO IN FATTO
I.-Ruffolo Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del GUP del Tribunale di Cosenza che ha applicato, su richiesta
delle parti, la pena di giustizia nei confronti del Ruffolo in ordine a
In punto di sussistenza degli elementi che avrebbero consentito il
proscioglimento.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
Questa Corte ha già ritenuto che : “Nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non
possono prospettare con il ricorso per cessazione questioni incompatibili
con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per
la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso
a essa prestato. Cpsicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica
e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e
dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n.
5240).
2.1 Nella specie il GUP del Tribunale di Cosenza ha dato conto del
controllo effettuato sulla sussistenza dei fatti e della riconducibilità
all’imputato di elementi certi di responsabilità circa gli episodi di usura,
desunti 7sultanze investigative
acquisite
■ r1ir,
/dalle conversazioni
captate durante le intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle
dichiarazioni delle persone offese e da quelle dell’imputato, dai verbali di
sequestro e dalla documentazione acquisita.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del
2
numerosi ipotesi di usura aggravata , lamentando l’omessa motivazione
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma
determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto che non
sussistono elementi, per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità” . (CorteCost. N .186/2000).
dichiara inammissibfle il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processoli ed al versamento della somma di Euro 1500,00
in
favore
Così 4ciscin
della
Cassa
delle
a xamera di consiglio 11.4.2013
Ammende.
P.Q.M.