Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33355 del 16/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33355 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposta! da:
ZAMPERLIN AN1)REA N. IL 06/09/1960
avverso la sentenza n. 4372/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/03/2012
visti gli atti, la sentoinza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GjOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (44-ektiA
che ha concluso per „e /
Q.-/-r,

Udito, per la parte civile, I’Avy
Uditi difensor Avv. I› ar1i,21 4.4.20:2-nrY)
_
e

g 7-r142rn u-e-ee
t/rn

(-3 (9,C2-a

6

>-1

Data Udienza: 16/05/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 6 marzo 2012 la corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del
giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Ferrara che in data 24 luglio 2008 aveva
condannato Zamperlin Andrea per il reato di estorsione in danno di Gamberini Giuliano e per il
reato di ricettazione di gioielli.
Ricorre per cassazione la difesa dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa
in:

1. vizio della motivazione per avere omesso di argomentare in ordine a puntuali argomenti
critici enunciati nell’atto d’appello che fornivano una differente valutazione delle prove.
Sostiene il ricorrente che l’avvocato Zamperlin intervenne nella trattativa non per
garantire gli interessi dei ladri, bensì a sostegno della parte offesa;
2. violazione di legge per mancanza del requisito della costrizione e dell’elemento
soggettivo. Si lamenta altresì la sussistenza del concorso nel reato / stante il rapporto di
mandato;
3. violazione di legge per avere ritenuto sussistenti i delitti contestati nonostante l’azione
complessiva fosse inidonea a offendere il bene giuridico tutelato dalle norme
incriminatrici,con conseguente inosservanza dell’articolo 49 comma, codice penale;
4. violazione di legge per avere ritenuto il delitto di estorsione consumata, invece che
tentata, e per aver ritenuto sussistente il delitto di ricettazione in assenza dei
presupposti di legge.

I motivi sub 3 e 4 devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606 c. 3 C.P.P. posto
che le violazione denunziate in questa sede di legittimità non sono state dedotte innanzi alla
Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso e,quindi,sono questioni nuove.
Questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 – 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che
sussiste violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimità quando siano per la prima
volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in
fatto, mai prima sollevate.
Il motivo sub 1 è manifestamente infondato. Deve premettersi che in sede di legittimità non è
censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col
gravame quando la stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza
complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il
giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi
difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza
evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva
implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento
indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese
determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire

)/1

l’individuazione dell’iter logico – giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non
vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Peli. Sez. 5,
2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n.29439/2009)
Il giudice di merito non è infatti tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni
delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e
risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo

considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso in esame il giudice d’appello ha dato espressamente conto di avere esaminato in
maniera specifica le censure proposte e di essere pervenuto alla conclusione, con motivazione
coerente e priva di vizi logici, che non vi era spazio per un’alternativa diversa da quella
sostenuta nella sentenza impugnata.
Così come la Corte territoriale ha dato conto con motivazione, coerente, logica e
giuridicamente corretta della sussistenza del reato e del concorso del ricorrente, sottolineando
come agì non per iniziativa del derubato, né per scopo umanitario, ma per mandato del suo
cliente Stojanovic e nell’ottica di ricevere una ricompensa che sarebbe stata pagata dal
mandante. Le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in
punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti
di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una
sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio
in punto di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrentt al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 16.5.2013

convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA