Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33354 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33354 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUMITRESCU GHEORGHE N. IL 21/07/1980
NICOLIN EUGEN N. IL 18/08/1975
ZARAFU FLORIN N. IL 17/04/1980
avverso la sentenza n. 3297/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PISA, del 10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Nicolin Eugen, Zarafu Florin e Dumitrescu Gheorghe ricorrono avverso la sentenza 10.6.13 del
G.i.p. del Tribunale di Pisa con la quale è stata applicata, ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., per i reati
di furto aggravato tentato e consumato, ricettazione, loro rispettivamente ascritti, unificati ex art.8 l
cpv. c.p., la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed 1.000,00 di multa a Zarafu; quella di anni
tre, mesi otto di reclusione ed E 400,00 di multa a Dumitrescu e quella di anni tre di reclusione ed

Deducono Nicolin e Zarafu, con due distinti atti di identico contenuto, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per avere il giudice operato una modifica dell’accordo intervenuto tra
le parti in quanto nella istanza di applicazione della pena era stato ritenuto più grave il reato di cui
al capo R), mentre in sentenza era stato ritenuto più grave il reato sub E), cioè un reato satellite
anziché quello di cui all’accordo.
Dumitrescu deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere il giudice operato
una valutazione della sussistenza di elementi per addivenire ad una pronuncia assolutoria ex art.129
c.p.p., laddove inoltre .
Osserva la Corte che i ricorsi sono manifestamente infondati, dal momento che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare
riferimento al contenuto dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un.., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455 ), senza che
possa avere rilevanza alcuna, per ritenere modificata la volontà espressa dalle parti, l’avere il
giudice indicato come più grave il reato sub E) anziché quello — prospettato dalle parti — sub R),

€1.400,00 di multa a Nicolin.

trattandosi invero di reati di pari gravità e mancando quindi l’interesse concreto degli imputati alla
prospettazione di un simile rilievo.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.500,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014
( IGLIERE
d,
IL CO
estensore

IL

ENTE

P.Q.M.

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