Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33350 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33350 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GRAZIA ORAZIO N. IL 22/01/1982
avverso la sentenza n. 1342/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Di Grazia Orazio ricorre avverso la sentenza 7.11.13, emessa dal Tribunale di Messina ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso ,
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni due di reclusione ed € 600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere omesso il giudice di valutare

provenienza della merce rinvenuta nel piazzale ove era stato arrestato, sia la prova della sua
partecipazione al furto contestatogli.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione
alla convalida dell’arresto e alla dichiarata incompetenza per territorio del G.i.p. di Catania.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento, in particolare, al contenuto del verbale di arresto e alla confessione resa
dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
0
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), senza che
possano essere prospettate in questa sede, in conseguenza del rito prescelto, eccezioni relative alla
incompetenza per territorio (v.Cass., sez.III, 7 ottobre 2008, n.44132) o comunque di nullità, anche
assolute, diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato
(v. Cass., sez.II, 29 gennaio 2008, n.6383).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

l’assenza di prove a carico dell’imputato, mancando la prova sia della consapevolezza della

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 maggio 2014

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