Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3335 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3335 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHRAIDIA HELMI ALIAS GRADIA MOHAMED N. IL 17/04/1987
avverso la sentenza n. 1454/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
411(
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. et
che ha concluso per

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Data Udienza: 10/12/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 29 novembre 2013, il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Brescia ha condannato Ghraidia Helmi (alias Gradia
Mohamed) per i reati, unificati sotto il vincolo di continuazione, di tentato
omicidio in danno della propria compagna Montanaro Deborah, che si trovava al
nono mese di gravidanza, sferrandole diversi colpi di coltello in varie parti del
corpo (capo A); tentata interruzione della gravidanza (capo B); maltrattamenti
(capo C) e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle

sostanze stupefacenti ed alla recidiva reiterata e infraquinquennale, ha irrogato
la pena di anni 10 di reclusione. Ha applicato le sanzioni accessorie
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale e lo ha
condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, cui ha
assegnato una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. Con sentenza emessa il 17 luglio 2014, su impugnazione dell’imputato, la
Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del giudice
dell’udienza preliminare ha ridotto la pena inflitta ad anni sei e mesi otto di
reclusione. Ha confermato nel resto la sentenza.

3. I giudici di merito hanno ricostruito il fatto nei termini che seguono,
peraltro non contestati nella loro consistenza materiale dall’imputato. Il 3 giugno
2013, una pattuglia dei carabinieri di Grumello del Monte, avvisati da testimoni
che avevano sentito urla violentissime provenire dall’abitazione di Ghraidia e
Montanaro, trovavano la donna, in avanzato stato di gravidanza, che riferiva di
essere stata aggredita e colpita dal compagno con un coltello da cucina alle
braccia ed alle gambe e con numerosi pugni all’addome. Riferiva che, durante
l’aggressione dovuta a motivi di gelosia, era stata costretta a utilizzare le mani e
gli avambracci per proteggere il viso e le altre parti vitali del corpo. L’uomo
aveva cercato di colpirla in grembo, urlando che l’avrebbe ammazzata anche se
era incinta, e che avrebbe ucciso la bambina che doveva nascere. Ghraidia
veniva trovato nell’abitazione con tracce di sangue sugli abiti e sulle scarpe.

4.

Con l’impugnata sentenza, nel rigettare le tesi difensive fondate

principalmente sulla insussistenza della capacità di intendere e volere in
relazione allo stato di intossicazione da sostanze stupefacenti e sulla
qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di appello, disattendendo l’opinione del
Procuratore generale di udienza che aveva chiesto di riqualificare il fatto ex artt.
582 e 585 cod. pen. sulla base della superficialità delle ferite, riteneva che lo
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contestate aggravanti dell’aver commesso i fatti in stato di intossicazione da

strumento utilizzato ed il numero dei colpi (11) inflitti diretti al volto ed alle parti
vitali del corpo erano idonei e inequivocamente diretti a cagionare la morte della
persona attinta, ed erano accompagnati dalla volontà di uccidere, esplicitamente
espressa dall’imputato. Anche se le ferite riportate dalla donna erano superficiali,
ciò era avvenuto solo in conseguenza dell’azione di difesa attuata e non era vero
che i colpi erano stati inferti senza forza, perché uno di essi, proprio a
dimostrazione della forza notevole impressa, aveva provocato un taglio profondo
all’avambraccio.

Quanto al tentato aborto, pur se la donna aveva partorito regolarmente, la
condotta violenta era stata diretta a procurare la morte del feto; quanto al reato
di maltrattamenti, la materialità delle condotte di quotidiane vessazioni, fatte di
umiliazioni e aggressioni, era stata ammessa dallo stesso imputato: ininfluente
era lo stato determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Questo dato
determinava anzi la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 94 cod. pen.,
atteso che era emerso che l’imputato assumeva liberamente dosi massicce di
cocaina ed alcol, condizione questa inducente una frequente alterazione.

5. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione
personalmente Ghraidia. Con un unico motivo il ricorrente denuncia inosservanza
ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod.
proc. pen., apoditticità e illogicità sull’interpretazione e applicazione delle norme
in relazione ai capi A) e B). La Corte di appello non aveva dimostrato, oltre ogni
ragionevole dubbio, la direzione non equivoca degli atti posti in essere
dall’imputato e la loro idoneità a cagionare la morte della compagna. Secondo il
ricorrente, la Corte aveva invertito i criteri di accertamento, perché avrebbe
dovuto preliminarmente verificare l’intenzione dell’agente e successivamente
l’idoneità degli atti, considerando che nessun colpo inferto aveva raggiunto zone
vitali. Nei fatti quindi, conformemente a quanto ritenuto anche dalla Procura
generale, doveva essere escluso il dolo omicidiario. Non vi era prova che
all’origine dell’episodio vi fossero allucinazioni paranoidi dovute all’assunzione di
stupefacenti e gli atti compiuti non erano idonei a cagionare la morte, dal
momento che l’unico fine del ricorrente era solo quello di far del male alla vittima
“e lei, nel delirio paranoide, anche al nascituro”. La sentenza impugnata era
viziata avendo addebitato al ricorrente un tentato omicidio commesso con dolo
eventuale. Conclude chiedendo che i fatti siano qualificati come lesione, con
assorbimento del reato di cui al capo B), con la conseguente rideterminazione
della pena, nonchè l’ammissione della perizia psichiatrica negata in fase di
appello al fine di valutare l’imputabilità e l’incidenza sulle aggravanti.

Il giudice d’appello riteneva sussistenti anche gli ulteriori reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente premesso che non rientra nell’ambito del devolutum il
tema, non perspicuamente introdotto dal ricorrente, sulla mancata rinnovazione
della perizia psichiatrica. Il ricorrente ha dedotto soltanto il vizio di violazione di
legge ed in questo ambito è circoscritto il controllo di legittimità. Non rientra nei
compiti della Corte di Cassazione, che è giudice della sentenza e non del
processo, riformulare la perizia psichiatrica espletata in primo grado, che
concerne un aspetto che attiene invece alla “tenuta logica” della motivazione e

dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

2. Il ricorso è infondato e va respinto. In riferimento alle censure circa la
qualificazione del fatto come tentato omicidio, e non già come lesioni, si rileva
come, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il tentativo di
reato presuppone che siano compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a
commettere il reato. L’idoneità degli atti, da valutarsi con una prognosi compiuta
“ex post”, ma riportandosi alla situazione che si presentava all’imputato al
momento dell’azione, sulla base di tutte le conoscenze dell’agente, postula che
dalla condotta concretamente tenuta sia astrattamente possibile la realizzazione
dell’evento (non realizzato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente), in
base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. I, sent. n.
32851 del 10/6/2013, Ciancio Cateno).
Il giudizio sull’idoneità degli atti deve, in particolare, stabilire se essi siano
adeguati in concreto al raggiungimento dello scopo, tenendo conto dell’insieme
delle circostanze di tempo e di luogo dell’azione e delle modalità, con cui
l’agente ha operato: solo se l’azione criminosa nella sua capacità causale è
insufficiente a produrre l’evento, viene infatti meno ogni possibilità di
realizzazione e deve ritenersi inidonea. Il relativo apprezzamento deve svolto in
concreto, senza essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti, perché
altrimenti l’azione, per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea
nel delitto tentato.
Ciò premesso, secondo quanto esposto al punto sub 4 del “fatto”, si rileva
che sia l’idoneità dell’azione a cagionare l’evento che l’univocità si ricavano
agevolmente e oggettivamente dalle circostanze in cui si sono svolti i fatti: le
minacce di morte contestualmente proferite verso la Montanari ed il feto, la
potenzialità lesiva del mezzo usato, la direzione dei colpi al viso, alle parti vitali
ed all’addome, la reiterazione dei colpi sono tutti fattori deponenti, senza
possibilità di errore, per un’azione diretta a cagionare la morte della persona,
non andata a segno per la strenua difesa da essa opposta, e a determinare
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che avrebbe dovuto essere denunciato come tale, secondo quanto prescritto

l’interruzione della gravidanza.
Gli elementi di cui sopra hanno inequivoca incidenza dimostrativa anche
dell’animus necandi.

La Corte di appello ha dato piena attendibilità alla

ricostruzione dell’evento da parte della parte lesa sottolineando come,
nonostante la superficialità delle ferite, i colpi erano stati inferti con forza come
dimostrato dalla lesione profonda all’avambraccio.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazioni dei principi affermati da
questa Corte, che questo Collegio condivide e fa propri, “Nell’ipotesi di omicidio

ammissioni da parte dell’imputato – ha natura essenzialmente indiretta, dovendo
essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della
condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei
ad esprimere il fine perseguito dall’agente. Assume valore determinante, per
l’accertamento della sussistenza dell’animus necandi l’idoneità dell’azione, che va
apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente
raggiunti, perché altrimenti l’azione, per non avere conseguito l’evento, sarebbe
sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una
prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava
all’imputato al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente
prevedibili del caso particolare (Cass., Sez. 1, 15 marzo 2000, rv. 215511;
Cass., Sez. 1, 7 giugno 1997, rv. 207824).

3. La conclusione sopra esposta esclude in primo luogo che la condotta
posta in essere integri il reato di lesioni, e riverbera i suoi effetti anche sulle
ragioni per cui il reato di interruzione della gravidanza non può essere assorbito
in quello di cui al capo A). Come esposto sub 3) in “fatto” l’intenzione del
ricorrente era diretta anche ad uccidere la nascitura, e per questo aveva cercato
di colpire la donna in grembo.

4. Quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 94 cod. pen. è lo
stesso ricorrente ad ammettere che la condotta è stata tenuta perché era
allucinato e versava in “delirio paranoideo”. Del tutto logicamente la Corte,
secondo quanto affermato dal perito, ha dedotto che l’aggravante si ricollegava
alla costante assunzione di droghe e di alcol che aveva scatenato l’episodio ed
influito sul processo di determinazione volitiva sotteso ai delitti contestati ai capi
A) e B).

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tentato, la prova del dolo – ove, come nel caso in esame, manchino esplicite

5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento. Le spese sostenute dalla parte civile
costituita vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015.

giudizio che liquida in € 4.000 oltre accessori di legge.

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