Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33348 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33348 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO SALVATORE N. IL 25/07/1988
avverso la sentenza n. 282/2013 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO, del
31/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
Gallo Salvatore ricorre avverso la sentenza 31.8.13, emessa dal Tribunale di Torre Annunziatasezione distaccata di Sorrento ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per
il reato di furto aggravato, concesse attenuanti generiche prevalenti , la pena — condizionalmente
sospesa – di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
non punibilità ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare, al contenuto del verbale di
arresto, a quello della denuncia-querela della p.o. e alle dichiarazioni dell’operante.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014
IL CONSIGLIERE estensore
I P • . IDENTE
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per carenza di motivazione circa la sussistenza di eventuali cause di