Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33348 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33348 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Attanasio Mario, nato a Cosenza 11. maggio 1972;
Alessio Natale, nato a Cosenza , il 25 dicembre 1974;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro in data 17 maggio 2012;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere ott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Data Udienza: 18/04/2013

Viola, che ha concluso per

il rigetto dei ricorsi;

udito l’avv.to Francesco Bevilacqua per la parte civile Ecologia Oggi s.p.a., e anche in sostituzione
dell’avv.to Aurelio Manfredi per la parte civile Misasi Laura, del foro di Lametia Terme, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi ;

sentito gli avv.ti Enzo Musco per del foro di Catania, di fiducia per Attanasio Mario e avv.to Giuseppe
Bruno, del foro di Paola, di fiducia per Attanasio e Natale, che hanno concluso per l’accoglimento dei
ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Attanasio Mario e Alessio Natale, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro in data 17 maggio 2012, che a conferma della
sentenza del Tribunale di Paola dell’8 luglio 2011, li ha condannati rispettivamente alla pena di
anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa il primo e ad anni tre e mesi
otto di reclusione ed euro1,500,00 di multa il secondo per il reato di tentata estorsione
aggravata anche ai sensi dell’art. 7 I. n. 203/91.
A sostegno dell’impugnazione l’Attanasio Mario e l’Alessio Natale hanno dedotto:

a) Violazione dell’ad. 606, lett. e) c.p.p.- Mancanza assoluta di motivazione sulla erronea
ricostruzione del fatto e sulla mancanza di credibilità soggettiva. Violazione dell’art. 110 c.p. e
dell’ad. 192 c.p.p. Travisamento del fatto e della prova.
I ricorrenti censurano la ricostruzione del fatto che trova il suo nucleo nella presunta
richiesta alla società Ecologia Oggi s.p.a. di assumere illegittimamente Alessio Natale. In realtà
tra la richiesta di assunzione avanzata dall’Alessio al Fruci e l’incontro tra quest’ultimo e
l’Attanasio al bar “La Rinascente” non vi sarebbe alcun collegamento. Le dichiarazioni dei testi
Fruci e Misasi sarebbero in contraddizione tra loro e non dimostrerebbero alcun collegamento

movente per il tentativo dell’estorsione e rfieribile alla mancata assunzione, sarebbero prive di
un reale supporto probatorio. In realtà l’Alessio si sarebbe lamentato esclusivamente per la
illegittima mancata assunzione. Né valore particolare poteva essere attribuita alla frase del
Fruci, secondo il quale l’Alessio gli avrebbe chiaramente detto che il servizio dei rifiuti era
controllato da un gruppo malavitoso della zona, di cui lo stesso avrebbe fatto parte.
b) Violazione dell’art. 606, lett. e) c.p.p. Mancanza di motivazione ed illogicità della stessa
sulla sussistenza del reato. Il fatto contestato doveva essere qualificato come ragion fattasi e
violenza privata.
I ricorrenti censurano la qualificazione giuridica attribuita al fatto in contestazione.
Sottolineano l’assenza della violenza o minaccia nel comportamento tenuto nei confronti del
Fruci, mentre il fare irruento dell’Alessio poteva essere spiegato alla luce della mancata
riassunzione; in sostanza avrebbe agito al solo fine di far valere un diritto già esistente e
compiutamente maturato.
c) Violazione dell’art. 606, lett. e) c.p.p. Mancanza di motivazione nella quantificazione
della pena e sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/91 e di quella di più
persone riunite ai sensi dell’Od. 628, corna 3 , n. 1 c.p.p.
La Corte d’appello immotivatamente avrebbe ritenuto la sussistenza delle aggravanti
contestate, circostanza che avrebbe comportato una quantificazione erronea della pena.

L’Attanasio ha inoltre, con separato ricorso, dedotto:
a) Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. Mancanza di motivazione in riferimento agli
artt.110,56,629 c.p.
Il ricorrente deduce la mancanza della prova del contributo causale nel reato di tentata
estorsione aggravata. In particolare lamenta l’omessa motivazione sulla sussistenza del
concorso dell’Attanasio nelle condotte attribuite all’Alessio Natale ed a soggetti rimasti ignoti.
In realtà la condotta attribuita all’Attanasio viene collocata nel marzo 2009; le condotte
dell’Alessio sono materialmente collocate anteriormente ai fatti di causa e al 30 settembre
2009; quella commessa da ignoti anche al 30 settembre 2009. Non vi sarebbe quindi alcun
collegamento tra l’Attanasio e le altre condotte sopra evidenziate, in particolare quelle
riconducibili ad Alessio Natale. Né il legame tra l’Alessio Natale e l’Attanasio potrebbe rilevarsi,

tra l’Attanasio e L’Alessio. Le conclusioni della Misasi, che individuerebbero in capo all’Alessio il

come hanno fatto i giudici di merito, dal fatto che gravitassero nello stesso contesto
delinquenziale, poiché entrambi legati da vincoli di parentela con Serpa Luciano.
In ogni caso mancherebbe la prova dell’univocità ed idoneità degli atti nel tentativo, in
quanto il comportamento dell’Attanasio, circoscritto all’incontro presso il bar La Rinascente,
non potrebbe essere qualificato come minaccia.
b) In via subordinata. Violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p. in riferimento all’art. 56,
comma 3 c.p.
Secondo il ricorrente anche a ritenere in astratto la sussistenza del tentativo, nel caso in

sarebbe stata posta in essere la condotta dell’Attanasio e quella del settembre 2009. La
motivazione dei giudici di merito sarebbe carente sul punto
c) Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.: erronea applicazione degli artt. 629 e 43
c.p. Inosservanza dell’art. 393 c.p. – mancanza di motivazione.
Il ricorrente censura la mancata derubricazione del reato in quello di cui all’art. 393 c.p., in
base all’accoglimento della domanda proposta dall’Alessio Natale in sede cautelare, a
prescindere poi dall’accoglimento d ella domanda in sede di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva la Corte che i ricorsi sono infondati.
2. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle
risultanze probatorie. In realtà i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di
responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali, e la Corte
d’appello ha formulato una valutazione critica adesiva in modo compiuto ed esente da censure
logico giuridiche.
3. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale degli episodi, in particolare in ordine alla ritenuta sussistenza della
tentata estorsione, delle relative aggravanti, e in ordine alla natura della stessa con la
conseguente qualificazione giuridica diversa e per l’eventuale operatività dell’istituto della

esame dovrebbe ritenersi operante l’ipotesi della desistenza, in considerazione del tempo in cui

desistenza, non sono proponibili nel giudizio di legittimità e comunque non possono essere
ritenuti fondati, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da
logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo; in
particolare i ricorrenti, sostanzialmente sollecitano la rilettura del quadro probatorio e, con
essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, non valorizzando adeguatamente,
all’interno dell’approfondita ricostruzione fatta in primo e secondo grado, gli elementi probatori
oggettivamente univoci, quali, oltre le dichiarazioni della p.o. Misasi e del teste Fruci, e del
teste Pelide in ordine agli episodi estorsivi, anche le dichiarazioni degli stessi prevenuti, il
..,:
legame derivante dal vincolo parentale, la progressione nei comportamenti che, da richieste
reiterate avanzate dal Natale fin dal subentro nel giugno 2008 della Ditta Ecologia Oggi alla

,

ditta Appennino Paolano, che in precedenza gestiva il servizio rifiuti, hanno assunto
progressivamente il tono dell’intimidazione sempre più pesante, prima attraverso l’intervento
dell’Attanasio fino a sfociare nel grave episodio di intimidazione del 30 settembre 2009.
La qualità del quadr0 fattuale va poi letta alla luce delle frasi pronunciate sia dall’Alessio
al Fruci, responsabile del personale della ditta appaltante, secondo il quale la pretesa
dell’Alessio all’assunzione era giustificata in base al fatto che “fino ad allora il servizio dei
rifiuti l’avevano gestito loro” (v. pag. 3 della sent. d’appello), fin dai primi tempi del subentro
nello servizio da parte della ‘ditta Ecologia Oggi, sia dalla convocazione, da parte dell’Attanasio,
insieme ad un amico rimasto sconosciuto, si presentò come esponente degli “amici di Paola”,
sottolineando come

“ogni lavoro che si volgeva su Paola doveva passare dalla loro

valutazione, quindi ogni azienda doveva avere un contatto con loro”, e che dovevano poi
essere inserite nella struttura persone di loro fiducia. Rispetto a tale episodio vi è la specifica
deposizione del Fruci in ordine alla percezione del tono minaccioso ed intimidatorio delle frasi
riferite nei suoi confronti e, indirettamente dei responsabili della Ditta per cui lavorava, anche
perché prima di questo episodio, era stato informato da alcuni colleghi della vicinanza
dell’Alessio alla malavita locale. L’episodio del 30 settembre 2009 segna il punto di non ritorno
della manifestazione dell’attOvità estorsiva, sia perché avvenuto in piena notte, alle ore 3.00,
da uomini in armi e con la presenza di tre persone, ma perché, come riferito dall’operatore
ecologico Pelide, venne posta la firma della provenienza della richiesta, in quanto i tre si erano
presentati come “amici di un amico che non era stato assunto a lavorare presso la ditta
Ecologia Oggi”. Correttamente il riferimento è stato individuato nell’Alessio Natale, perché dopo
poche ore, nella stessa mattinata, il Pelide era stato contattato dallo stesso Alessio per sapere
se vi erano novità in ordine a nuove assunzioni, come riscontrato dall’esame dei tabulati
telefonici acquisiti.
L’affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti viene dunque ribadita
attraverso una lettura unitaria e temporalmente collegata dei vari elementi probatori,
attraverso un’opera di certosina contestualizzazione dei collegamenti tra i vari protagonisti
della vicenda, priva di parcellizzazioni artificiose, dove, al contrario, emerge come filo

tramite una terza persona, del Fruci medesimo, presso il Bar La Rinascente, dove l’Attanasio,

connettivo del collegamento tra i protagonisti, autori e vittime, la figura dell’Alessio Natale che
da subito avrebbe dovuto assumere la qualità di elemento di rappresentanza della cosca
all’interna della ditta. E per la sua assunzione si spende così l’Attanasio (marito di Serpa Nella
esponente di spicco dell’omonimo clan criminale) e poi viene organizzata la spedizione

cui

ricondurre l’episodio della notte del 30 settembre 2009, mentre prima dell’intervento

dell’Attanasio aveva operato l’Alessio di persona, come pure dopo l’intervento dello stesso
Attanasio era ritornato alla carica, per farsi poi nuovamente vivo dopo l’episodio della notte del
30 settembre 2009. La ricostruzione ha portato quindi ad escludere, nel

caso di specie,1
.

l’istituto della desistenza, visto che dopo l’episodio del 30 settembre 2009 venne finalmente
formalizzata di fronte ai carabinieri la denuncia per la minaccia subita, oltre le comunicazioni

orali già fornite in precedenza. Le considerazioni appena fatte portano a ritenere priva di
censure logico giuridiche anche la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla
sussistenza dell’aggravante di cui alla’rt. 7 della I. n. 203/91 (v. pag. 6 della sentenza
d’appello), che peraltri trova un sostegno probatorio anche nelle dichiarazioni del Serpa
Giuliano sull’attività del clan Serpa e sul controllo operato da questa ultima associazione
sull’operato della precedente ditta Appennino Paolano. E sotto questo profilo correttamente è
stata dunque ritenuta l’irrilevanza della sospensione concessa in sede cautelare in
accoglimento del ricorso proposto dall’Alessio successivamente agli episodi criminosi (in data
Le censure mosse, peraltro, fanno riferimento a valutazioni alternative o dubitative, prive
del carattere della decisività e della precisione. Nel merito, dunque, si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui sono pervenuti i giudici
di merito con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti
difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), anche con riferimento alla possibilità di qualificare
dal punto di vista giuridico gli stessi fatti.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, vanno dunque rigettate le impugnazioni.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché in solido alla refusione delle spese del grado che si liquidano in euro
3000,00 in favore delle p.c. Misasi Laura, e in complessivi euro 4000,00 in favore di Ecologia
Oggi s.p.a. e Fruci Rosario, oltre gli accessori di legge
PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in
solido alla 4fusione in favore delle p.c. Misasi Laura, Ecologia Oggi s.p.a. e Fruci Rosario delle
spese del grado che si liquidano in euro 3000,00 per la prima, e in complessivi euro 4000,00
per le altre due parti civili, oltre gli accessori di legge
Roma, li
Il Consi

1 ae2013
stensore

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Presidente
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25 gennaio 2010) e non ancora definito nel merito.

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