Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33347 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33347 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINKOVIC DENNIS N. IL 31/07/1993
RISTIC DAVIDE N. IL 21/08/1995
avverso la sentenza n. 4842/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
28/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

• Marinkovic Dennis e Ristic Davide ricorrono avverso la sentenza 28.9.13, emessa dal Tribunale di
Torino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di tentato furto
aggravato in abitazione, in concorso, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti — per il
Marinkovic anche alla contestata recidiva – , la pena di mesi otto di reclusione ed € 450,00 di multa
al Marinkovic e quella di mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa — condizionalmente sospesa —

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di
identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione circa
la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.112 n.4 c.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — comprensivo anche della sussistenza
dell’aggravante di cui all’art.112 n.4 c.p.- e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’ art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), senza che
possano essere prospettate in questa sede eccezioni e difese di natura processuale e sostanziale se
non nei limiti, rispettivamente, degli artt.179 e 129 c.p.p. (Cass., sez.IV, 11 aprile 2008, n.16832).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

al Ristic.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 maggio 2014

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