Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33346 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33346 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMOIAGA DUMITRU N. IL 13/06/1982
IONESCU NICOLAE FLORIN N. IL 06/12/1986
TOMOIAGA LENUTA N. IL 03/02/1985
avverso la sentenza n. 1173/2013 TRIBUNALE di VARESE, del
21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Tomoiaga Dumitru, Ionescu Nicolae Florin e Tomoiaga Lemuta ricorrono avverso la sentenza
211113, emessa dal Tribunale di Varese ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata
applicata, per i reati di furto aggravato in concorso e tentato furto aggravato in concorso, unificati
ex art.81 cpv. c.p. e concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi sei di
reclusione ed € 400,00 di multa ciascuno, sospesa per la sola Tomoiaga Lenuta.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per avere omesso il giudice
di valutare la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art.129
c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare, al contenuto della
comunicazione della notizia di reato, al verbale di arresto e alle denunce-querela delle parti lese,
oltre che ai verbali di perquisizione e sequestro.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della Pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
. € 1.500,00.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con tre distinti atti di

P.Q.M.
o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 maggio 2014

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