Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33346 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33346 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Direda Antonio, nato a Cerignola il 6 aprile 1972;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 15 dicembre 2011;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere d•tt. Giovanni Diotallevi;

Data Udienza: 18/04/2013

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. •e• ,”‘ – v: – Viola, che ha concluso per
la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore avv.to Mario Di Caprio del foro di Roma, di fiducia dell’imputato, che ha concluso
per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Direda Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 15
…R.LogAtfr
dicembre 2011, della Corte d’appello di ~che a conferma della sentenza del GUP del
Tribunale di Forlì del 15 dicembre 2011, lo ha condannato per il reato di rapina aggravata,
ricettazione, porto e detenzione di armi e calunnia.
A sostegno dell’impugnazione il Direda ha dedotto:
a) Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.- Violazione dell’art.
192 c.p.p. e violazione degli artt. 191 e 360 in relazione alle modalità di accertamento
comparativo del DNA
Secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero recepito i risultati della prova scientifica

in modo acritico, basandosi su un giudizio di compatibilità e non di certezza. Inoltre..jz
l’accertamento deriverebbe da un accertamento precedente già dichiarato inutilizzabile.

b) Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alle
indagini difensive e alla violazione degli artt. 391 octies e 442, comma 1 bis c.p.p.
I
Il ricorrente censura la ritenuta tardività della produzione dopo l’ammissione al rito
abbreviato richiesto delle indagini difensive, in quanto le stesse erano state prodotte in sede di
ricorso davanti al TDL e quindi facevano parte del fascicolo processuale e del fascicolo del p.m.
trasmesso ai sensi dell’art. 416 c.p..
c) Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. e) c.p.p. Violazione dell’art. 192
c.p.p. in relazione all’art. 606 lett. e c.p.p.

GUP., in cui sarebbero emerse significative discrasie in ordine al riconoscimento della persona
fermata dagli agenti operanti e che affermò di chiamarsi allora , come il fratello, cioè Nicola.
Erroneamente sarebbe stato ritenuto, lo scambio volontario di generalità, un artificio di Antonio
per sfuggire alle sue responsabilità, sapendo che Nicola era in possesso di un alibi
concretissimo.
d) Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p. Violazione dell’istituto della
prescrizione in relazione ai reati contestati sub b) , c) e d).
La Corte d’appello immotivatamente non avrebbe concesso riconosciuto l’intervenuta
prescrizione dei reati indicati commessi in data 5 maggio 1999.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva la Corte che il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente deve rilevarsi l’assoluta infondatezza della eccezione sollevata in
ordine alla dedotta inutilizzabilità degli accertamenti relativi al profilo genetico del prevenuto. I
giudici di merito hanno fornito una articolata spiegazione della procedura seguita e
dell’osservanza delle garanzie difensive da parte del GUP dopo l’ammissione al giudizio
abbreviato in base alla richiesta avanzata dall’imputato. La perizia è stata svolta rispettando
tutte le garanzie difensive ed i risultati correttamente sono stati ritenuti tranquillizzanti in
ordine all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente, anche perché hanno
rappresentato la totale ripetizione, ma con tecniche ancor più sofisticate, dell’accertamento
eseguito erroneamente ai sensi dell’art. 360 c.p.p. effettuato dal R.I.S. (v. pagg.8.9, 10 della
sentenza di primo grado e 5,6 e 7 della sentenza d’appello). Peraltro correttamente il primo
accertamento, una volta accertata inequivocabilmente la ripetibilità del medesimo, è stato
ritenuto utilizzabile , in sede di giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 359 c.p.p. Correttamente ,
tra l’altro deve ritenersi legittima l’attività di raccolta di tracce biologiche

riferibili all’indagato

eseguita dalla polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorchè posta in
essere all’insaputa dello stesso. (Sez. 4, n. 25918 del 12/02/2009 – dep. 19/06/2009, Di Paola
e altri, Rv. 244224).
3.

Per quanto riguarda la censura sollevata in ordine alla mancata ammissione delle

prove difensive effettuate e allegate ex art. 391 octies c.p.p. confluite in un “fascicolo del
difensore” e non del p.m., correttamente la loro produzione, avvenuta dopo l’ammissione al

Il ricorrente censura la mancata valutazione della ricognizione di persona disposta dal

giudizio abbreviato ordinario, e non condizionato, è stata ritenuta tardiva. Tanto più che,
mutatis mutandis, anche nel giudizio incidentale di fronte al TDL è stato affermato che che

l’obbligo dell’autorità proceijente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui
all’art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano
essere favorevoli all’indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano
stati acquisiti per effetto dell’attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la
difesa non abbia l’immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle
investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere
octies cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10276 del 25/02/2010 – dep. 15/03/2010, P.M. in proc.
Sabbadin, Rv. 246785)
Ciò premesso la Corte rileva che, a seguito delle modifiche introdotte, con la L. n. 479
del 1999 la disciplina del giudizio abbreviato è stata completamente modificata, sia perché la
richiesta dell’imputato non è più subordinata al consenso del P.M., sia perché non è più
necessaria la verifica di ammissibilità da parte del giudice (tranne che nell’ipotesi prevista
dall’art. 438 c.p.p., comma 5). L’imputato ha quindi diritto di essere giudicato con il rito
abbreviato “semplice” e la richiesta da lui presentata non può in alcun modo essere rigettata.
Una ulteriore sostanziale innovazione è rappresentata dal materiale probatorio utilizzabile, che
non è più solo quello acquisito durante le indagini preliminari. Sono previste, infatti, varie
forme di integrazione probatoria o per iniziativa dell’imputato (art. 438 c.p.p., comma 5) o del
P.M. (che può chiedere l’ammissione di prova contraria in caso di richiesta dell’imputato di
integrazione) o infine del giudice (l’art. 441, comma 5 prevede che quando ritiene di non poter
decidere allo stato degli atti assume anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della
decisione).
Per quanto riguarda le indagini difensive esse possono essere svolte senza limiti temporali
in qualsiasi stato e grado del procedimento e possono essere prodotte anche nel giudizio
abbreviato.
L’art. 442, comma 1 bis prevede che ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti
contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, la documentazione di cui all’art. 419,

presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l’espressa previsione dell’art. 391

comma 3 e le prove assunte nell’udienza. Il materiale utilizzabile è, perciò, non solo quello
contenuto nel fascicolo del P.M., ma anche quello acquisito in udienza. È corretto ritenere
dunque che i risultati delle investigazioni difensive possano essere prodotti anche nel corso
dell’udienza preliminare. Da ciò discende che, coincidendo il termine ultimo per la richiesta di
giudizio abbreviato con quello per la formulazione delle conclusioni (art. 438 c.p.p., comma 2),
il materiale probatorio utilizzabile dal giudice per la decisione (art. 442 c.p.p., comma 1 bis)
non può che comprendere anche i risultati delle indagini difensive depositati in sede di udienza
preliminare, ma non dopo l’ammissione al rito alternativo del giudizio abbreviato “secco”. Le
indagini difensive, legittimamente presentate, e solo queste, potranno essere dunque valutate
dal giudice in relazione a tutte le determinazioni che è chiamato ad assumere in quella fase del

I

procedimento e quindi anche in ordine a quelle di carattere decisorio che definiscano il
procedimento con i riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione pena concordata(cfr.
anche Corte cost. ordinanza n. 57 del 2005). La conferma del resto si ricava dallo stesso art.
438, comma 5, che prevede la possibilità di subordinare la richiesta di rito abbreviato ad
integrazione probatorio, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati
nell’art. 442 c.p.p., comma 1 bis, (e quindi anche delle investigazioni difensive prodotte).
Pertanto, rimane fermo, a parere della Corte, che l’utilizzabilità delle indagini difensive,
prodotte a sorpresa dopo l’ammissione al giudizio abbreviato, non condizionato, né con la

senza che il P.M. abbia la possibilità di opporsi, determinerebbe, indiscutibilmente la violazione
del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., comma 2.
4. Per quanto riguarda le eccezioni di merito osserva la Corte che il ricorrente ha
proposto ricorso per cessazione, denunziando violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. In realtà i
giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali, e la Corte d’appello ha formulato una
valutazione critica adesiva in modo compiuto ed esente da censure logico giuridiche.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale degli episodi, in particolare in ordine alla ritenuta partecipazione alla
rapina, e al tentativo di coinvolgere nella stessa il fratello Nicola, pur sapendolo innocente, non
sono proponibili nel giudizio di legittimità e comunque non possono essere ritenuti fondati,
quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e
coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, compresa, ad

abundantiam la valutazione dell’alibi in base alle testimonianze della difesa, in realtà definite in
premessa inutilizzabili; in particolare il ricorrente per i reati commessi sostanzialmente sollecita
la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata,
non valorizzando adeguatamente, all’interno dell’approfondita ricostruzione fatta in primo e
secondo grado, gli elementi probatori oggettivamente univoci, quali, oltre le dichiarazioni le
generalità fornite al momento del fermo dell’autovettura Punto, i risultati della perquisizione
veicolare e personale, con il sequestro di vari corpi di reato, alle mirate e specifiche
investigazioni svolte nei confronti del fratello Nicola, che hanno portato ad un suo
proscioglimento, all’accertamento del profilo del DNA del ricorrente, su indumenti indossati per
la rapina da uno degli esecutori della stessa„ attività che non è consentita nel giudizio di
legittimità. Le censure mosse pertanto fanno riferimento a valutazioni alternative o dubitative,
prive del carattere della decisività e della precisione.
5. In ordine alla dedotta maturazione del termine della prescrizione, essendo stato
definito in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge c.d. ex Cirielli il giudizio di primo
grado, nel caso di specie deve essere applicato il regime vigente in precedenza.

La

contestazione è peraltro generica non essendo stati indicati i termini applicabili, e che

richiesta sollecitazione dell’integrazione della prova attraverso i poteri istruttori del giudice, e

comunque a parere della corte non sono trascorsi neppure al momento della celebrazione del
processo in Corte di cassazione.
6. Alla luce delle sueisposte considerazioni, l’impugnazione deve essere rigettata. Ne
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Roma, li 8 .rile 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA