Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33344 del 22/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33344 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIATANTE CLAUDIO N. IL 21/11/1948
avverso la sentenza n. 847/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Chiatante Claudio ricorre avverso la sentenza 10.6.13 della Corte di appello di Lecce che ha
, confermato — concedendo però all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena quella, in data 7.11.11, del Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Maglie con la quale è stato
condannato, per i reati di ingiurie e minacce, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di E 400,00 di
multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per avere la sentenza di appello richiamato le sole dichiarazioni
accusatorie della parte civile De Giuseppe Sonia, ritenute credibili con formule di stile, laddove
invece si era trattato di dichiarazioni generiche e non riscontrate e la Corte di merito non aveva
invece attribuito rilevanza alla teste della difesa, Carcagnì Sonia, finendo in tal modo per addivenire
ad un apparato motivazionale lacunoso e manifestamente illogico, con necessità quindi di disporre
la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale come richiesto con l’atto di appello.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che la Corte salentina, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, ha evidenziato come la responsabilità dell’odierno
ricorrente riposi sulle dichiarazioni della parte lesa — la cui attendibilità è adeguatamente
argomentata – , riscontrate da quelle della teste Caracuta Lucia che ha avuto modo di precisare —
hanno sottolineato i giudici territoriali — il modus agendi dell’imputato e le frasi incriminate rivolte
dal medesimo alla De Giuseppe.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 maggio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA