Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33344 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33344 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Cesarini Paolo, nato a Spoleto, 1’8 giugno 1965;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 8 giugno 2012;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

Data Udienza: 18/04/2013

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Viola, che ha concluso per
la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
Sentito il difensore avv.to Maria Donatella Aiello del foro di Spoleto, di fiducia, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Cesarini Paolo ricorre avverso la sentenza, in data 8 giugno 2012, della Corte d’appello
di Perugia, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto, è stato
condannato per il reato di rapina aggravata e altro, e chiedendone l’annullamento, si duole
dell’illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della
continuazione tra la presente sentenza, concernente fatti del 15 dicembre 2003 e i fatti già
giudicati con la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Spoleto, commessi in data 4 gennaio
2004.
Lamenta inoltre l’illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti
contestati, che ha portato poi all’affermazione della sua responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva il collegio f;he il ricorso è infondato.
Nella sentenza risultano affrontate, anche implicitamente, tutte le questioni dedotte nel
ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.
Nel caso in esame la Corte, per quanto riguarda la applicazione dell’istituto della
continuazione ha fatto corretto riferimento all’istituto riconoscendo, come aveva fatto il giudice
di primo grado, la continuazione interna tra tutti i reati contestati. Il mero riferimento ad una
sentenza precedente di cui non sono stati esplicitati i reati commessi, e la circostanza che tra il

reati di cui si chiede l’applicazione della continuazione esterna, il Casarini sia stato detenuto
fino al giorno precedente, ha evidentemente comportato il rigetto implicito della domanda
anche per la sua genericità, che, eventualmente, se corredata delle opportune evidenze, si
potrà valutare se riproporre in sede esecutiva.

2. Per quanto riguarda gli altri motivi, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione
contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando la sua deducibilità o
rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado del procedimento – una questione che aveva
formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di specie (si veda il
riferimento alle circostanze che hanno portato all’individuazione del ricorrente come il soggetto
che si è reso responsabile dei reati in ordine ai quali è stata affermata la sua responsabilità).
Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione,
che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen.”. ( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).

3. Va pertanto rigettato il ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 8 prile 2013

tempo di commissione dei reati oggetto del presente giudizio e il tempo di commissione dei

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