Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33343 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33343 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILONE FRANCESCO N. IL 21/11/1941
avverso la sentenza n. 3956/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Milone Francesco ricorre avverso la sentenza 23.4.13 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella, in data 1.10.12, del Tribunale di Chiavari con la quale è stato condannato, per i
reati di molestie e minacce, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di € 150,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,
violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere la sentenza di appello richiamato

spiegato che intento dell’imputato, con le sue telefonate, era solo quello di conoscere se tra sua
moglie e la p.o. Amico Antonio vi fosse una relazione sentimentale, senza però proferire ingiuria o
minaccia alcuna.
Era stato dato invece eccessivo credito — lamenta il ricorrente — alle dichiarazioni dell’Amico, che
non avevano trovato conferma in quelle della teste Cafferata Maria Celeste, la quale aveva
dichiarato solo di aver appreso, dai frequentatori del circolo presso il quale lavorava, che il Milone
era agitato a causa di problemi familiari.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza
considerare la scarsa gravità del fatto, la personalità dell’imputato e la sua incensuratezza.
Osserva la Corte che il ricorso, reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di appello, deve
essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa intende sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa sede, sia perché
manifestamente infondato, dal momento che la Corte genovese, con motivazione del tutto congrua
ed immune da vizi di illogicità, ha evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi
sulle dichiarazioni della parte lesa — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , riscontrate
dai tabulati telefonici del maggio 2008 e dalle stesse ammissioni dell’imputato di aver effettuato le
telefonate per il sospetto che Amico avesse una relazione con la moglie.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate all’imputato le attenuanti generiche in ragione
dell’assenza di elementi di segno positivo, tale non potendo essere, per disposizione normativa, la
sola incensuratezza del Milone.

pedissequamente quella di primo grado, senza esaminare i motivi di gravame con i quali si era

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 22 maggio 2014

della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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