Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33343 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33343 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Levakovich Antonio, nato a Forlì il 8 settembre 1946;

Levacovich Gabriele, nato Ascoli Piceno, il 16 maggio 1970

Sainovich Francesco, nato a Giulianova, il 17 maggio 1970

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 24 gennaio 2012;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere o t. Gicvagni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Data Udienza: 18/04/2013

che ha concluso

per l’annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prscrizione;
RITENUTO IN FATTO
Levakovich Antonio, Levacovich Gabriele e Sainovich Francesco hanno proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza, in data 28 settembre 2011, della Corte d’appello di
L’Aquila, che a conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Teramo del 26 novembre
2006, ha condannato i primi due per il reato di rapina aggravata e lesioni personali, tutti e tre
i ricorrenti per il reato di tentata estorsione, e , infine, il terzo per il reato di calunnia.
A sostegno dell’impugnazione il Levakovich Antonio e il Levakovich Gabriele hanno
dedotto:
a) Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.- Nullità dei processi e
delle sentenze per mancata instaurazione del contraddittorio. Omessa notifica alle persone
offese sig.ri Iakab Ioan e Mihai Maria del decreto di fissazione dell’udienza preliminare.

Secondo i ricorrenti non sarebbe stato ritualmente notificato l’avviso dell’udienza
preliminare alle due persone offese e la relativa nullità è stata eccepita dal ricorrente con l’atto
appello.
b) Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. Nel merito
inattendibilità delle persone offese dal reato. Mancata assoluzione dei ricorrenti per non aver
commesso il fatto.
I ricorrenti censurano l’attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni delle p.o., il cui tasso di
inattendibilità sarebbe invece evidenziato dalla circostanza di essersi rese irreperibili.

hanno sottolineato di dover essere assolti per non aver commesso il fatto. In via gradata , in
relazione al capo A): insussistenza dell’aggravante di cui al comma 3, n. 1 dell’art. 628 c.p.
I ricorrenti censurano la ritenuta partecipazione ai fatti in contestazione. In particolare in
relazione al reato di rapina aggravata le dichiarazioni della p.o. Iakab Ioan sarebbero
inattendibili e comunque nella denuncia querela non avrebbe mai fatto riferimento ai ricorrenti
che non sono stati mai indicati dai testimoni che furono presenti all’episodio della sottrazione
del portafoglio allo Iakab. In ogni caso dovrebbe essere esclusa l’aggravante dell’arma, non
potendosi ritenere tali i bastoni utilizzati nell’occasione dagli aggressori.
Allo stesso modo sarebbero inattendibili le dichiarazioni della p.o. per il reato contestato al
capo b)(lesioni) e al capo c) (tentata estorsione), in quanto i ricorrenti non si sarebbero mai
attivati per la richiesta di 500,00 euro , che altri soggetti, attraverso telefonate, avanzarono
nei confronti del Gambacorta.
d) In via subordinata. Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Applicazione , nella quantificazione della pena delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’appello immotivatamente non avrebbe concesso le circostanze attenuanti
generiche.
e) In via subordinata. Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in
relazione ai capi a) e c) Applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. per
aver cagionato un danno di speciale tenuità.
Rilevano i ricorrenti che i fatti contestati ai capi A) e C) fanno riferimento a 280,00 euro e
500,00 euro somme riconducibili sicuramente al fatto di lieve entità ex art. 62, n. 4 c.p. senza
che la Corte d’appello sul punto abbia fornito alcuna motivazione.
f) In via subordinata

Eccessività della pena. Impossibilità delle restituzioni e del

risarcimento del danno.
I ricorrenti lamentano che a causa dell’irreperibilità della p.o. si sono vista preclusa la
possibilità di risarcire il danno.
g) In via estremamente subordinata, erronea applicazione dell’art. 133 c.p.- Eccessività
della pena.

c) Ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. Nel merito i ricorrenti

Il ricorrente Levacovich Antonio lamenta l’eccessività della pena inflitta anche in relazione
all’età avanzata mentre Levakovich Gabriele lamenta l’erroneo utilizzo dei criterio di dosimetria
della pena.
Sainovich Francesco ha dedotto le medesime censure evidenziate da Levacovich Antonio e
Levakovich Gabriele ai punti a), c) limitatamente alla tentata estorsione aggiungendo
l’insussistenza di elementi utili ad affermare la sua responsabilità per il reato di calunnia,
stante l’impossibilità di essere riconosciuto in base al contenuto di telefonate, e al punto d) , al
punto e) e al punto g).

1.0sserva la Corte che i ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Preliminarmente deve rilevarsi l’assoluta infondatezza della eccezione sollevata in ordine
alla dedotta nullità delle notifiche delle persone offese. Correttamente i giudici dell’appello
hanno ricostruito la procedura seguita, mentre il GUP in primo grado ha ritenuto, con
motivazione esente da censure logico – giuridiche, di non ammettere il giudizio abbreviato
condizionato sulla base delle deposizioni raccolte in istruttoria. L’irritualità della notifica in ogni
caso è stata sollevata, come ammette la difesa, con il ricorso in appello, mentre, trattandosi,
eventualmente, di nullità a regime intermedio doveva essere sollevata nella prima occasione
utile e deve quindi ritenersi tardiva.
3.

Per quanto riguarda le eccezioni di merito osserva la Corte che i ricorrenti hanno

proposto ricorso per cessazione, denunziando violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. In realtà i
giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali, e la Corte d’appello ha formulato una
valutazione critica adesiva in modo compiuto ed esente da censure logico giuridiche.
4.

Le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della

ricostruzione fattuale degli episodi, in particolare in ordine alla ritenuta sussistenza della
rapina, della relativa aggravante, e del tentativo di estorsione e in ordine alla natura dello
stesso non sono proponibili nel giudizio di legittimità e comunque non possono essere ritenute
fondate, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico

CONSIDERATO IN DIRITTO

e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo; in
particolare i ricorrenti per i reati commessi in concorso e per quelli specificamente ascritti,
come i due Levacovich per la rapina e le lesioni e il Sainovich per la calunnia, sostanzialmente
sollecitano la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata, non valorizzando adeguatamente, all’interno dell’approfondita ricostruzione fatta in
primo e secondo grado, gli elementi probatori oggettivamente univoci, quali, oltre le
dichiarazioni della p.o. Iakab, in ordine agli episodi della rapina e delle lesioni, anche le
dichiarazioni dei testi presenti ai fatti, l’individuazione dell’auto ove poi sono stati fermati i due
Levakovich, insieme ad una delle due donne di cui hanno parlato i testi, il sequestro di oggetti1_____
contundenti, quali quelli denunciati nell’aggressione subita dallo Iakab, le deposizioni della

teste Mihai e del Gambacorta, le dichiarazioni della stessa Mihai, in relazione alla tentata
estorsione nei confronti del Gambacorta, padre del suo nuovo compagno, dopo che la stessa
aveva lasciato il Sainovich Francesco; la natura delittuosa delle azioni poste in essere dai tre
imputati è testimoniata poi, oltre che dalle p.o. Iakab e Gambacorta, anche dai CC di Montarlo
al Vomano, i quali hanno assistito alle minacce pronunciate dai ricorrenti nei confronti dell’altro
gruppo familiare ed a una telefonata estorsiva sempre in danno dello Iakab (v. pag. 3 della
sent. d’appello).
Allo stesso modo sono stati evidenziati gli elementi probatori utili ad affermare la

delle parti offese e a quella dei carabinieri che furono presenti in diretta ad una telefonata dal
contenuto minatorio e di chiaro carattere estorsivo ).
Le censure mosse, peraltro, fanno riferimento a valutazioni alternative o dubitative, prive
del carattere della decisività e della precisione. E’ appena il caso di aggiungere poi, in ordine
alla presenza dell’arma che poiché, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o
da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa
alla persona, come il cosiddetto bastone, o mazza, o altra oggetto contundente quando sia
utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e, quindi, senza giustificato motivo,
esso diventa uno strumento atto ad offendere e deve pertanto considerarsi arma anche ai fini
dell’applicazione delle aggravanti previste dall’art. 628, terzo comma, n. 1 e 585 cod. pen.
(Sez. 2, n. 29950 del 16/06/2009 dep. 17/07/2009, Pierro e altri, Rv. 244670).
4. I ricorsi dei ricorrenti poi, in ordine all’assenza di motivazione per la mancata concessione
delle attenuanti generiche, dell’attenuante di cui all’art. 62,n.4 c.p. e dei criteri utilizzati per la
dosimetria della pena, lambiscono l’aspecificità, in relazione all’art. 581, lett. c), e all’art 591
lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dai giudici di merito, le cui motivazioni si
integrano,e che non risultano viziate da illogicità.
Nel merito, dunque, si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui sono pervenuti i giudici di merito con motivazioni congrue ed
esaustive, previa specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e di ciascuno, in considerazione dei profili di colpa evidenziati, al versamento
della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.

responsabilità del Sainovich Francesco in ordine al reato di calunnia, in base alle testimonianza

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno akveteameato della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende
aprile 2013

Roma

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