Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33342 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33342 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IUSSI CLAUDIO N. IL 11/10/1971
avverso la sentenza n. 590/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

lussi Claudio ricorre avverso la sentenza 4.7.12 della Corte di appello di Torino che ha confermato
quella, in data 24.5.11, del Tribunale di Pinerolo con la quale è stato condannato, per il reato di
lesioni personali gravi, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla
pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili
Beccaria Renato e Beccaria Davide.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. sostenendo che una disamina delle risultanze probatorie < più attenta e meno carica di pregiudizi > avrebbe consentito una migliore ricostruzione dei fatti, per cui, essendo
stato l’imputato assolto dal reato di minacce ed essendo pacifico che il diverbio tra le parti era nato
per futili motivi connessi al parcheggio in un’area privata, era poco credibile che Beccaria Davide
avesse subito una improvvisa e ingiustificata aggressione, anche in considerazione della sua
considerevole mole fisica, senza essere venuto egli stesso alle mani e soprattutto senza
responsabilità alcuna da parte sua .
Era pertanto più credibile — conclude il ricorrente — che da un semplice diverbio si fosse passati ai
fatti e che lussi Claudio fosse intervenuto in aiuto del fratello Rosaldo, aggredito dal Beccaria, nel
tentativo di dividere i due litiganti, e che il Beccaria avesse poi avuto la peggio perché in evidente
inferiorità numerica, per cui era configurabile l’esimente di cui all’art.54 c.p. e comunque poteva
solo al più essere ravvisato il reato di percosse.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che la Corte torinese, con motivazione del
tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, ha evidenziato come la responsabilità dell’odierno
ricorrente riposi non soltanto nelle dichiarazioni delle parti lese — la cui attendibilità è
adeguatamente argomentata – , ma altresì nei riscontri avutisi dai referti medici relativi alle lesioni
riportate dalle predette parti lese, del tutto compatibili con la versione dei fatti dalle stesse offerta,
senza che — ha del tutto correttamente concluso il giudice di appello — possa essere utilmente

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

invocata la scriminante di cui all’art.54 c.p., in quanto lussi Claudio era comunque intervenuto
proditoriamente alle spalle del Beccaria Davide, colpendolo con numerosi colpi alla schiena.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014

P.Q.M.

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