Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33342 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33342 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto Idalla difesa di
Berlingeri Giovanni nato a Reggio Calabria il 30.1.1982
Bevilacqua Damiano, nato a Reggio Calabria il 1 ..2.1982
avverso la sentenza n.10872/12 della Corte d’appello di Reggio
Calabria, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
1

Data Udienza: 11/04/2013

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aurelio Galasso , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato i l’avv. *, che ha concluso per l’accoglimento del

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 28.6.2012, la Corte di appello di Reggio Calabria,
confermava la sentenza del Tribunale della stessa città , in data 8.6.2010
, che aveva condannato Berlingeri Giovanni e Bevilacqua Damiano alla
pena di mesi sei di i reclusione ciascuno :
per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 635 comma TI c.p. perché in concorso ed
unione tra loro , deterioravano o rendevano inservibile la serratura che
consentiva l’apertura automatica della serranda del garage dello stabile sito in
Via Villini Svizzeri dir. Gulli n. 9. Con l’aggravante di avere commesso il fatto su
cosa esposta per neitessità alla pubblica fede .Per entrambi con la recidiva
reiterata nel quinqueruhio. In Reggio Calabria il 29/10/2005
1.1 La Corte territoOale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,
in punto di sussisteoza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, e
confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto sulla base
delle testimonianze In atti, ed equa la pena inflitta
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore degli imputati,
deducendo, quale comune motivo di gravame, il vizio di motivazione in
relazione all’avvenuto riconoscimento dei due imputati da parte del teste
Tripodi, non supporl:ato da criteri legali e pertanto non valido oltre ogni
ragionevole dubbio : il teste , infatti, afferma di aver visto i due imputati
da una distanza non modesta e li ha descritti come corpulenti
caratteristica che non può attribuirsi al Berlingeri.
Lamenta anche l’assenza di motivazione sulla dosimetria della pena
applicata a Bevilacqua.

ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi
dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono, senza alcuna
specificità, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame.
apprezzata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non
potendo ,questa, ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di *specificità, conducente a mente dell’art. 591 cod.
proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
2.2 E’ manifestamente infondato il motivo dedotto per invalidare il
valore probatorio dell’individuazione fatta dal teste Tripodi : in
proposito va ricordato che l’ individuazione di persona è un
accertamento di fatto, utilizzabile in virtù dei principi della non
tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice ,
che può trarre argomenti di convincimento non solo alle cosiddette
prove legali, ma anche da elementi di giudizio diversi, purché acquisiti
non in violazione di specifici divieti.
Tanto premesso, circa l’ individuazione e descrizione dei due autori del
danneggiamento fatta dal teste Tripodi, la Corte ha valutato la
descrizione fatta dal teste perfettamente coincidente con le
sembianze dei due imputati e tanto basta ai fini della rilevanza della
prova, né questa Corte potrebbe sostituire il proprio giudizio a quello
della Corte di merito.
2.3 è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l’indagine
di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione
limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza
di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della
rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con

2.1 La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere

l’ulteriore specificazione che l’illogicità censurabile è quella evidente,
cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu muli (Sez. un.,
29.9.2003, Petrella ,. ‘ conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv
214794; SU n. 12/2p00 rv 216260).
2.4 Quanto al secondo motivo, c’è da dire che la Corte ha ritenuto
che la fissazione della pena in misura mediana rispetto ai limiti
edittali , si giustifichi ,a1 pari della mancata concessione delle

criterio è logicamente argomentato e pertanto la censura è
manifestamente infondata.
3. Il ricorso deve ,pertanto, essere dichiarato inammissibile: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione .della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende
di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille,
ciascuno, alla Cassa delle ammende.
Così

n Rofna 1’11.4.2013

generiche, con i numerosi precedenti penali dei due imputati. Il

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