Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33341 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33341 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANZO ANTONINO N. IL 23/07/1977
avverso la sentenza n. 2880/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Sanzo Antonino ricorre avverso la sentenza 10.6.13 della Corte di appello di Genova che ha
dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto avverso la sentenza 19.3.08 del locale
tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, per i reati di
furto aggravato in concorso (capo A) e tentato furto aggravato in concorso (capo B), unificati ex
art.8 l cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di appello, previa qualificazione del fatto reato
nell’ipotesi di cui all’art.392 c.p., dichiarato il non luogo a procedere per mancanza di querela.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, limitandosi la difesa a proporre una diversa qualificazione
giuridica dell’imputazione senza contrastare il contenuto della pronuncia del giudice di secondo
grado.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 maggio 2014

di mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa.

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