Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33341 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33341 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Garofalo Francesco, nato a Napoli il 30.4.1958
• avverso la sentenza 1881/2009 della Corte d’appello di Catanzaro,
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aurelio Galasso , che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

1

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Catanzaro

in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Paola
,sezione distaccata di Scalea in data 29.11.2007 , proscioglieva Garofalo

prescrizione e riduceva, pertanto ,la pena in misura di anni due ed euro
1000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati:.

a) del reato previsto punito dall’art. 648 commal cod.pen. perché al fine di
profitto acquistava e/o comunque riceveva l’assegno n. 0267357303-33
apparentemente emeSso dalla Banca Credem Filiale n.11 di Milano, dell’importo
di euro 1.700.00. tratto sol C/C n. 809.1. di provenienza delittuosa in quanto
oggetto di illegale donazione ed in effetti I moduli risultano falsi;
b) del reato p. e p. dall’art. 640 comma 1 dei c.p., perché, con artifizi e raggiri
consistiti nel consegnare a pagamento di un soggiornò l’assegno di cui al capo
precedente (che noi sottoscriveva) spacciandolo per autentico in quanto
appartenente al proprio suocero, induceva in errore la direzione della Società del
Cedro s.a.s. ed in particolare i legali rappresentanti Napolitano Pasquale e
Raffaele, determinandoli ad accettare il titolo in argomento a saldo del debito
maturato, procurandosi, a danno di questi, l’ingiusto profitto, consistente nella
somma di C 1.700,00 pari al costo del soggiorno di fatto non pagato.
Acc. in Santa Maria dei Cedro il 20/8/2003

1.1Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, ‘chiedendone l’annullamento e deducendo a motivo
di gravame:
a) violazione degli artt. 178 e 179 C.P.P. in relazione agli artt. 159 C.P.P.
– nullità del decreto di irreperibilità dell’imputato emesso dalla Corte
d’Appello di Catanzaro il 14 maggio del 2012 e degli atti consequenziali
in ragione dell’omessa procedura di ricerca dell’imputato ,notificando ai
sensi dell’art.159 cod.proc.pen.
b) violazione degli artt. 178 e 179 C.P.P. in relazione agli artt. 148 co 2

2

Francesco dal reato ascritto sub b) perché estinto per intervenuta

bis, 157 e 159 C.P.P. La notifica del decreto di citazione

all’imputato

irreperibile è stata effettuata in maniera illegittima, ai sensi del 2 ° comma
dell’art. 148 C.P.P.,0 mezzo della P.G. e non nelle forme ordinarie previste
dall’art.157. Non può,pertanto, dubitarsi che il decreto di irreperibilità
emesso nei confronti del sig. Garofalo sia viziato da nullità assoluta, .
anche perché , il difensore aveva espressamente rinunciato a ricevere le
notifiche indirizzate all’imputato ai sensi del comma 8 bis dell’art. 157
3. violazione degli artt. 178 e 179 C.P.P. in relazione alli artt. 159 C.P.P. nullità del decreto di irreperibilità dell’imputato emesso dal Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Paola il 15 giugno 2004 e di tutti gli atti
consequenziali. La torte avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto
di irreperibilità ememso nei confronti dell’imputato nel corso delle indagini
preliminari, e conseguentemente di tutti gli atti successivi, in assenza del
rinnovo delle ricerche dell’indagato.
4. violazione dell’art. 606 lett. e) C.P.P. per la carenza delle motivazioni
e per la Ioni manifesta illogicità circa la prova dichiarativa acquisitiva e la
relativa rilevanza prpbatoria;
5. violazione dell’e” 606 lett. d) ed e) C.P.P. in relazione alla evidente
illogicità delle argoilnentazioni in base alle quali non si è proceduto alla
rinnovazione del dibattimento con un accertamento tecnico peritale
diretto a verificare la riferibilità all’imputato della grafia con la quale fu
compilato il titolo in contestazione.
6.

violazione dell’art. 157 C.P. La Corte avrebbe dovuto dichiarare

prescritto anche il reato di ricettazione in quanto l’eventuale momento di
acquisizione del titolo da parte dell’imputato certamente precede quello
della sua spendita.
7.

violazione diell’art.

606 lett. e) C.P.P.

in relazione alla

mancata concessione delle attenuanti generiche
8. violazione dell’art. 606 lett. e) C.P.P. in relazione all’art. 163 C.P. mancata concessione della sospensione condizionale della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

3

C.P.P.

2. Il ricorso non è fondato.
2.1 I primi tre motiVi di ricorso, che si integrano e che pertanto possono
essere trattati unitariamente , procedono da una interpretazione delle
norme non condivisibile.
Va innanzitutto rilevato che questa Corte, con una decisione che il
collegio condivide e fa propria, ha già deciso che l’obbligo di effettuare
pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità é condizionato
dall’oggettiva praticabilità degli accertamenti, secondo un criterio che
vale come limite logico di ogni garanzia processuale (n.45896 del 2011
Rv. 251359; n.17458de1 2012 Rv. 252626).
2.2 Nel caso in esame , come opportunamente messo in rilievo anche
dallo stesso ricorrente, la RG. delegata per la notifica, aveva accertato
che l’imputato pur mantenendo la residenza nel Comune di Giugliano , di
fatto era sloggiato per ignota destinazione, e non era stato reperito, pur
avendo i militari esteso le ricerche a tutti i domicilii conosciuti del
Garofalo , in quel Comune, non trovandolo. .
2.3 Per altro verso, le censure relative alle modalità della notifica ,non
conformi al dettato normativo, perché effettuate dalla RG., presso lo
studio del difensore di fiducia, che aveva dichiarato di non voler essere
domiciliatario , secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,
configurano nullità a regime intermedio, non assolute, essendo tutte
Idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto , considerato il
rapporto fiduciario intercorrente con il legale, sicchè„ secondo il principio
generale della conservazione degli atti, esse sono sanabili ai sensi
dall’art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, non rilevabili oltre i termini di
cui all’art. 180 cod. proc. pen… Le predette censure non sono state
avanzate nel giudizio di appello e pertanto ne è precluso l’esame in
questa sede..(n.559 del 2008 rv 242715; n.6211 del 2009 rv 246639;
n.35345 del 2010 rv 248401).
2.4 Il ricorrente ha anche reiterato la censura, relativa al decreto di
irreperibilità emesso dal P.M., negli stessi modi generici e non
documentati già espressi in appello. Il motivo di doglianza oltre ad essere
4

nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma primo, cod. proc.

t

In sé generico perché non individua precise lacune nella procedura delle
ricerche .é confuso perché a tratti si riferisce al decreto di citazione in
appello ed è generi0 e manifestamente infondato perché non sorretto
dalle necessarie aPegazioni che consentano di valutare nel merito la
doglianza.
2.5 Inammissibile è il quarto motivo di ricorso perché volto ad accreditare
una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione delle prove
2.6 Del pari formulate in modo generico ed inammissibile sono le ulteriori
censure: quella relativa alla mancata acquisizione di una perizia da parte
della Corte perché dalla motivazione, ampiamente articolata, dai giudici
dell’appello emergono con chiarezza tutti gli elementi di prova che hanno
reso fondata la pronuncia di responsabilità ; quella

relativa alla

prescrizione del reato di ricettazione, perché generica ed apodittica;
quella relativa alle attenuanti generiche perché basa su una valutazione
diversa ed alternativa a quella formulata dalla Corte.
2.7 Manifestamente infondata è, infine, la censura relativa al mancato
riconoscimento della sospensione condizionale della pena , che era stata
negata dal primo gimdice con esaustiva motivazione che non era stata
oggetto di specifico motivo di appello.
3. Il ricorso, per i motivi che precedono, deve essere rigettato: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato alle spese del
procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proces ali
Così d ciso n Ro

‘11.4.2013

acquisite, entrambi motivi non scrutinabili in sede di legittimità.

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