Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33340 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33340 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN AMMAR HAKIM N. IL 03/03/1992
DI BIASE EMANUELE N. IL 12/03/1989
avverso la sentenza n. 1236/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Ben Ammar Hakim e Di Biase Emanuele ricorrono avverso la sentenza 21.10.13 della Corte di
appello di Salerno che ha confermato quella, in data 16.5.13, del locale tribunale, con la quale sono
stati condannati ciascuno, per il reato di concorso in lesioni aggravate, alla pena di un anno di
reclusione
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

l’atto di impugnazione, con motivazione solo apparente, senza considerare l’incidenza favorevole
dell’esito negativo della perquisizione e l’indimostrato elemento psicologico.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto del tutto generici,
atteso che le censure sono formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove i giudici territoriali hanno invece evidenziato il
corredo probatorio acquisito agli atti e costituito dal verbale di arresto in flagranza dei due imputati
e dalle dichiarazioni rese dalla vittima e dalla teste Cioffi Silvana che, intervenuta in soccorso della
p.o. De Biase Luigi, aveva riferito sulle fasi del ferimento di quest’ultimo da parte degli odierni
ricorrenti, avvenuto dopo che la vittima era stata previamente immobilizzata.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 maggio 2014

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello risolto le problematiche sollevate con

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