Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33340 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33340 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 11/04/2013

SENTENZA
Sul ricorso propostop dal Procuratore Generale presso la Corte
d’appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, in
data 31.10.2011,
a carico di AlmonteReynoso Antera,nata a Bonao il 14.3.1971
per il reato di ricettazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aurelio Galasso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato’, l’avv. Michelangelo Iurlaro, d’ufficio, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

1.

Con sentenza in data 31.10.2011, il Tribunale monocratico di

Livorno , all’esito del rito abbreviato ,condannava AlmonteReynoso Antera
alla pena di mesi dieci di reclusione ed C. 200,00 di multa per il reato di
ricettazione di assegni rubati , ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art.648
cpvcod.pen.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso diretto il Procuratore

Generale presso la Corte d’appello di Firenze deducendo il difetto di
motivazione e l’erronea interpretazione ed applicazione della norma
penale essendo stata ritenuta l’ipotesi attenuata della ricettazione , anche
se l’importo complessivo negoziato con i due assegni è di entità pari ad
euro 8.948,00 , valore che oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare tenuità . La decisione adottata pertanto si risolve in una
erronea interpretazione ed applicazione dell’attenuante speciale perché
con l’espressione “particolare tenuità del fatto” il legislatore ha inteso
individuare solo fatti veramente minimali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale ai sensi
dell’art.569 cod.proc.pen avverso la sentenza del Tribunale deducendo
errata Interpretazione della norma in ordine alla ritenuta attenuante
speciale della ricettazione.
2.1 II ricorso, così dedotto, è ammissibile in rito, trattandosi di censura
in punto di diritto, fondato e va accolto.
2.2 Infatti,a tenore della costante e datata giurisprudenza di questa Corte

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RITENUTO IN FATTO

la “particolare tenuità” del fatto, che attenua il delitto di ricettazione, va
desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo
riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato,
sia al valore economico della “res” ricettata, deve evidenziare una
rilevanza criminosa assolutamente marginale. ( n.32832 del 2007 rv
237696; n.
2.3 Erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistente l’attenuante in
, oggettivamente, non può ritersi esiguo un danno di più di 8.000,00 euro
e,di conseguenza, rimane pregiudicata la possibilità di ritenere “tenue” il
fatto.
2.4 Mentre per il rionoscimento dell’attenuante speciale di cui al secondo
comma dell’art. 648 cod.proc. pen. si deve operare una valutazione
globale del fatto, nell’applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4
cod. pen. ha rilievo esclusivamente il danno patrimoniale effettivamente
verificatosi. Pertanto, le due attenuanti possono coesistere e sono
compatibili solo se la valutazione del danno patrimoniale effettivamente
arrecato sia rimasta estranea al giudizio della particolare tenuità del fatto
in tema di ricettazione e ciò perché il medesimo elemento non può essere
tenuto due volte in favorevole considerazione. ( N..5895 del 2003
Rv. 223482 ) Pertanto l’attenuante della particolare tenuità del fatto va
sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, risultando
superflua ogni ulteriore indagine; mentre, se è accertata la lieve
consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della
circostanza può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori
elementi, desumibili dall’art. 133 cod. per.( N.13600 del 2012 rv
252286).
2.5 Tanto più che secondo quanto deciso dalle Sezioni unite di questa
Corte, con la sentenza n. 35535 del 2007(Rv.236914) , ai fini della
sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità, nel reato di ricettazione, non rileva solo il valore
economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni
patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come
conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui
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parola ,in una con l’attenuante prevista dall’art.62 n.4 cod.pen., perché

consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli
effetti. Alla luce dei principi su riportati, la sentenza del Tribunale di
Livorno deve essere annullata, limitatamente all’attenuante di cui
all’art.648 cpv cod.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno,
limit tam nte all ‘attenuante di cui all’art. 648 cpv cod.pen..

Così ecis “n Roma 1’11.4.2013

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