Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3334 del 24/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3334 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO GIUSEPPE N. IL 13/02/1984
avverso la sentenza n. 100/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/09/2013

RG. 49758/2012 Maggio

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per violazione
dell’art.606 lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità delle motivazioni in ordine al giudizio di responsabilità,
e alla mancata assunzione di una prova decisiva.
La censura relativa al lamentato diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente

e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni,
possono consentire la rinnovazione del dibattimento (v., tra le tante, Cass.Sez.II, sent.n.8106/2000 Riv.216532. Per il resto,
nel ricorso, si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e vengono
riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; le valutazioni di merito sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali
e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei
motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000, Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di
primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi
di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella
precedente (Cass.Sez.l, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla attendibilità della parte offesa, avendo la
Corte ampiamente illustrato tutti gli elementi di prova di cui al consistentissimo quadro emerso nel corso della disamina
dibattimentale, “cosicchè appare del tutto inutile e superflua una ulteriore acquisizione di elementi essendo già sufficienti
per l’espressione del giudizio quelli a disposizione del giudicante”.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
ore della Cassa delle ammend
24.9.2013

D
IN

TATA
L.LERIA

23 CU 2014
1

infondata; la rinnovazione del dibattimento nel giudizio d’appello è, infatti, istituto del tutto eccezionale; soltanto la rilevanza

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